Risposta a quesito in materia di partecipazione alla previdenza complementare dei soggetti fiscalmente a carico

Categoria: 
Tipologie di aderenti
Soggetti fiscalmente a carico
Data: 
Novembre, 2013

 


(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)



Si fa riferimento alla lettera del ... con la quale codesto Fondo pensione ha posto una serie di quesiti in tema di partecipazione dei soggetti fiscalmente a carico alla previdenza complementare.

In sintesi, le richieste formulate riguardano la possibilità per i familiari fiscalmente a carico di:

-           continuare a usufruire di versamenti effettuati dall’aderente principale, ancorché lo stesso abbia cessato di partecipare al Fondo;

-           proseguire volontariamente la contribuzione al Fondo in caso di perdita della condizione di fiscalmente a carico e di eventuale nuova occupazione presso un datore di lavoro non associato al Fondo;

-           richiedere l’anticipazione e il trasferimento della posizione individuale;

-           richiedere il riscatto ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 252 del 2005;

-           richiedere il riscatto ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005, qualora l’aderente principale sia uscito dal Fondo o in caso di perdita della condizione di fiscalmente a carico;

-           esercitare le facoltà previste in relazione ai procedimenti elettivi degli organi di amministrazione e controllo delle forme pensionistiche collettive, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005.

Con riferimento alla prima questione, si fa presente che, con risposta a quesito dell’aprile 2009 resa a un fondo pensione preesistente, la Commissione ha rilevato che la correlazione tra adesione del lavoratore e adesione del suo familiare a carico, sussistente nella fase iniziale di instaurazione del rapporto, non comporta necessariamente la caducazione dell’iscrizione al Fondo del soggetto fiscalmente a carico ove successivamente venga meno quella dell’iscritto principale, tenuto conto che l’iscrizione del soggetto fiscalmente a carico, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia.

In relazione a tale fattispecie si è inoltre ritenuto che, al fine di favorire la gestione stabile e continuativa della posizione accesa a favore del soggetto fiscalmente a carico, vada comunque consentito il mantenimento della posizione individuale dello stesso anche in assenza di contribuzione, ancorché il lavoratore di riferimento cessi di partecipare al fondo.

In tal caso è da considerarsi anche possibile che l’iscritto principale, uscito dal fondo, continui a finanziare la posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico, non essendo detta facoltà preclusa da specifiche disposizioni. L’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, nel prevedere che, nei confronti dei familiari fiscalmente a carico, il finanziamento della previdenza complementare può essere attuato dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico, non contiene, infatti, ulteriori specifiche disposizioni che condizionino la possibilità di contribuzione a favore di tale tipologia di iscritti al permanere della partecipazione del soggetto cui sono a carico.

Riguardo alla seconda questione, inerente alla possibilità di proseguire volontariamente la contribuzione al Fondo in caso di perdita della condizione di soggetto fiscalmente a carico e di eventuale nuova occupazione presso un datore di lavoro non associato al Fondo, si ritiene che siano riconosciute in tale fattispecie diverse opzioni: in primo luogo la facoltà di mantenimento della posizione presso il Fondo, con o senza proseguimento della contribuzione individuale; secondariamente la facoltà di trasferire la posizione alla forma pensionistica a carattere collettivo di riferimento per la nuova attività di lavoro, o in alternativa, se sono decorsi almeno due anni di partecipazione, a una forma pensionistica ad adesione individuale.

Con riferimento alla terza questione, si ritiene che gli iscritti fiscalmente a carico, in presenza dei requisiti di volta in volta previsti, possano chiedere anticipazioni o esercitare la facoltà di trasferimento della posizione.

Alcune cautele dovranno, peraltro, essere osservate con riferimento alle modalità di esercizio delle citate facoltà da parte dei soggetti fiscalmente a carico minori di età.

Per le liquidazioni della posizione individuale, si ritiene necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione del giudice tutelare, in applicazione dell’art. 320 c.c., secondo cui: I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego.

In proposito, si reputa che tra gli atti di riscossione di capitali ben può inquadrarsi l’esercizio del diritto all’anticipazione, con la quale si smobilizza parte della posizione previdenziale. Ciò vale sia riguardo all’anticipazione per ulteriori esigenze, che non necessita di alcuna motivazione, sia rispetto alle causali specificamente individuate (spese sanitarie e acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione).

Viceversa la predetta autorizzazione del giudice tutelare non si considera necessaria con riguardo al trasferimento della posizione individuale. Ciò in quanto, considerato anche il favore con cui il legislatore del d.lgs. n. 252 del 2005 ha trattato l’istituto, il passaggio di una posizione individuale da una forma pensionistica a un’altra appare atto di gestione ordinaria che mantiene in vita la posizione previdenziale del minore, la quale viene soltanto spostata verso un altro fondo.

Per quanto attiene alla possibilità di esercitare il riscatto della posizione in base alle causali previste dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, si osserva che le stesse attengono in prevalenza a situazioni di difficoltà lavorativa dell’aderente (inoccupazione, cassa integrazione, mobilità). Il legislatore nel disciplinare le predette causali ha perciò inteso fare riferimento alla figura tipo dell’aderente lavoratore, status questo che può anche ricorrere per i soggetti fiscalmente a carico.

Non può infatti escludersi che il soggetto fiscalmente a carico possa venire a trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 14, comma 2, lettere b) e c), fermo restando, ovviamente, che per la soddisfazione delle relative richieste occorrerà verificare il ricorrere dei presupposti di volta in volta previsti.

Quanto alla possibilità per i soggetti fiscalmente a carico di chiedere il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005 a seguito dell’uscita dal fondo dell’aderente principale, la stessa non appare, invece, ammissibile, tenuto anche conto che, secondo le indicazioni fornite nell’accennato parere COVIP dell’aprile del 2009, l’iscrizione del soggetto fiscalmente a carico, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia.

In merito alla facoltà degli aderenti fiscalmente a carico di esercitare il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione a seguito del venir meno della condizione di fiscalmente a carico, si osserva quanto segue.

Nelle Direttive Generali alle forme pensionistiche del 28 giugno 2006, la Commissione ha ritenuto ammissibile, avuto riguardo alla formulazione normativa dell’art. 14, comma 5, che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari contengano previsioni relative alla possibilità di riscatto della posizione in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione sino a quel momento ammesse negli statuti e regolamenti medesimi, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.

Poiché le ipotesi di perdita dei requisiti ammesse nel previgente ordinamento erano correlate alle situazioni di cessazione del rapporto di lavoro, si ritiene di dover escludere che gli aderenti della specie possano esercitare detta tipologia di riscatto a seguito del venir meno della condizione di soggetto fiscalmente a carico.

Riguardo all’ultima questione, relativa alla possibilità che i familiari fiscalmente a carico partecipino all’elezione degli organi collegiali dei fondi pensione negoziali e preesistenti ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, si reputa che sia rimessa all’autonomia statutaria dei fondi pensione consentire o meno il diritto di voto a detti iscritti, purché, in caso affermativo, abbiano raggiunto la maggiore età. Resta ovviamente ferma l’esigenza di salvaguardare la coerenza delle previsioni statutarie con eventuali scelte rimesse alle fonti istitutive.

Il Presidente f.f.