Risposta a quesito in materia di prestazione per premorienza dell’aderente

Categoria: 
Prestazioni
Riscatto per premorienza
Data: 
Ottobre, 2019

 

 

 


(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)



Si fa riferimento alla richiesta di parere in oggetto, con la quale codesto Fondo ha rappresentato le peculiarità del modello gestionale utilizzato, precisando di aver adottato una gestione di carattere assicurativo che si avvale, per la gestione degli attivi, di una convenzione di Ramo I; è inoltre riferito che, al fine di assicurare l’erogazione del riscatto per premorienza dell’aderente, l’impresa di assicurazioni convenzionata adotta, per la gestione delle masse contributive, una tariffa di Assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio unico con rivalutazione annuale del capitale abbinata a una gestione separata.

Codesto Fondo precisa inoltre che, in conseguenza dell’adozione di tale tariffa e per effetto delle variabili tecniche ivi previste, si determina, di solito, una differenza in peius, anche sostanziale, tra la prestazione che percepirebbero gli aventi diritto (soggetti designati dall’iscritto o eredi) in caso di premorienza dell’assicurato (c.d. prestazione morte) e la prestazione a cui avrebbe diritto l’assicurato in caso di cessazione del rapporto contrattuale in vita (c.d. prestazione vita).

Il quesito riguarda, pertanto, la legittimità delle diverse regole di determinazione, da parte dell’impresa di assicurazione, da un lato, della prestazione in caso di vita dell’assicurato alla scadenza del contratto e dall’altro, della prestazione in caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale della convenzione.

Circa tale situazione viene chiesto se la contemporanea sussistenza di due diverse modalità di calcolo delle prestazioni, a seconda dello stato in vita o della morte dell’aderente, sia conforme al Decreto lgs. 252/2005.

Sotto il profilo normativo, si evidenzia che nell’ambito del Decreto lgs. 252/2005 l’espressione posizione individuale maturata è presente in molte previsioni. Ai fini che qui rilevano si ricordano l’art. 11, comma 7, che regola le anticipazioni, l’art. 14, comma 2, che disciplina le opzioni esercitabili ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica, l’art. 14, comma 3, che disciplina il riscatto per premorienza e l’art. 14, comma 6, che contiene norme in tema di trasferimenti.

L’orientamento seguito per i fondi pensione a contribuzione definita di nuova costituzione è quello di ritenere che il concetto di posizione individuale maturata sia da intendersi in modo omogeneo, senza distinzioni in base al tipo di prestazione erogabile o di categoria di soggetto istante (iscritto o soggetti terzi). Ciò porta a considerare che la posizione oggetto di prestazione, sia in caso di vita che in caso di decesso dell’aderente, debba essere unitaria. E questo ancorché non vi sia nel Decreto lgs. 252/2005 un espresso chiarimento sul punto.

Tale principio è stato esplicitato dalla COVIP nello Schema di Statuto dei fondi pensione negoziali (cfr. Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 relativa agli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa). Il concetto di posizione individuale è stato, infatti, definito univocamente dalla COVIP nell’art. 9 dello Schema di Statuto, che costituisce un punto di riferimento anche per i fondi pensione preesistenti. Il concetto di posizione individuale viene poi richiamato dai successivi articoli relativi alla disciplina delle prestazioni (artt. 10, 12 e 13 dello stesso Schema).

Nel citato art. 9 si chiarisce che la posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni e che viene rivalutata in base al rendimento dei comparti.

Va poi considerato che, in tale ambito, si possono anche verificare situazioni nelle quali l’importo erogato sia differente a seconda delle prestazioni. La posizione individuale può essere infatti integrata da garanzie di risultato (capitale o capitale e rendimento minimo), le quali, qualora previste, devono riguardare quantomeno i seguenti eventi: a) prestazione pensionistica; b) decesso; c) invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

L’impostazione adottata per i fondi di nuova istituzione prevede quindi che l’ammontare liquidato sia almeno pari alla posizione individuale maturata, che considera i versamenti effettuati e i rendimenti realizzati, a prescindere dall’evento che origina la prestazione. Alla posizione individuale possono poi aggiungersi, laddove previste, delle garanzie, di tipo assicurativo o finanziario, che possono incrementarne il valore.

A seguito dell’equiparazione di tutte le forme di previdenza complementare di nuova istituzione, effettuata dal Decreto lgs. 252/2005, anche al fine di agevolare una effettiva confrontabilità delle stesse, tale impostazione, già adottata per i fondi pensione negoziali e per i fondi pensione aperti, è stata sostanzialmente replicata anche nei PIP che in precedenza presentavano, in un numero significativo di casi, una diversa modalità di determinazione delle prestazioni da liquidare, in analogia alle modalità adottate nelle polizze assicurative collettive stipulate dai fondi pensione preesistenti.

L’art. 9 dello Schema di Regolamento dei PIP chiarisce infatti cosa debba intendersi per posizione individuale; ciò, avuto riguardo sia ai PIP attuati mediante contratti di Ramo I che a quelli attuati mediante contratti di Ramo III.

Premesso tutto quanto sopra, si hanno presenti le peculiarità dei modelli gestionali adottabili dai fondi pensione preesistenti i quali, per espressa previsione del DM 10 maggio 2007, n. 62, possono continuare a gestire le risorse mediante convenzioni assicurative di Ramo I, III e V, non consentite ai fondi pensione negoziali di nuova istituzione. Tale possibilità rende ovviamente necessario adattare i principi generali più sopra richiamati alle tecnicalità che accompagnano detti modelli. Si ha altresì presente che i parametri economico-finanziari che caratterizzano i contratti assicurativi tradizionali, e primariamente i tassi tecnici utilizzati nella determinazione delle prestazioni, hanno avuto negli anni un andamento notevolmente decrescente, rendendo oggi più agevolmente percorribile la strada dell’avvicinamento delle forme pensionistiche preesistenti con gestione assicurativa ai principi vigenti per i fondi di più recente istituzione, nella materia che qui occupa, della quantificazione della posizione individuale.

Alla luce delle considerazioni effettuate, si ritiene che eventuali differenziazioni delle modalità di calcolo della posizione individuale maturata, in ragione delle diverse prestazioni erogate, ancora presenti in alcuni fondi pensione preesistenti, vadano oramai superate in un’ottica di maggiore uniformità ai principi della più recente normativa di settore (oggi contenuta nel Decreto lgs. 252/2005), allineando quindi il valore di riscatto in caso di premorienza e il valore della posizione maturata esigibile dall’aderente, salvo il caso in cui siano previste garanzie che incrementino la consistenza delle posizioni.

Ciò premesso, si ritiene che non sia più possibile stipulare convenzioni assicurative che prevedono la differenziazione della posizione individuale relativamente alle varie prestazioni erogate.

Si invita, quindi, codesto Fondo a conformarsi a quanto sopra rappresentato relativamente ai nuovi versamenti contributivi ovvero, al più tardi, in sede di rinnovo della convenzione assicurativa in essere. Nelle more di tale adeguamento, si rappresenta l’esigenza che sia data evidenza nelle comunicazioni periodiche delle differenze tra gli importi delle prestazioni, specificandone anche le ragioni.

Il Presidente