Risposta a quesito in materia di proroga della validità dell’attestazione di frequenza di un corso professionalizzante

Categoria: 
Organi di amministrazione e controllo - Responsabile
Requisiti di professionalità - situazioni di ineleggibilità
Data: 
Dicembre, 2020

(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del …, con la quale codesto Fondo ha chiesto un parere in merito alla questione se si possa applicare o meno, al termine di validità dell’attestazione di frequenza di un corso professionalizzante – rilasciata ai sensi dell’art. 3 del previgente DM Lavoro 79/2007 –, la proroga disposta dall’art. 103, comma 2, primo periodo, del Decreto legge 18/2020 (recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020.

La disposizione sopra citata del Decreto legge 18/2020 – come modificata, da ultimo, dall’art. 3-bis, comma 1, lett. a), del Decreto legge 125/2020 (articolo inserito dalla Legge di conversione 159/2020) – prevede che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati… in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”.

Nello specifico, nella nota viene rappresentato il caso di un soggetto che è stato nominato dall’Azienda come Delegato il 6 aprile 2020 e che, poi, è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione il 21 ottobre 2020, a seguito dell’avvenuto insediamento della nuova Assemblea dei Delegati. Al riguardo, è anche riferito che il ritardato insediamento dell’Assemblea dei Delegati è dipeso dalla pandemia da COVID-19.

In merito a tale situazione è evidenziato, altresì, che al momento della nomina da parte dell’Assemblea dei Delegati il termine originario di validità della predetta attestazione – ossia il triennio di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), del citato DM Lavoro 79/2007 – risultava essere scaduto (e ciò, in quanto tale attestazione è stata rilasciata nel mese di luglio 2017).

Al riguardo, si esprime l’avviso che l’art. 103, comma 2, primo periodo, del Decreto legge 18/2020 sia applicabile anche alla peculiare fattispecie descritta da codesto Fondo.

Va osservato, infatti, che nell’ampia formulazione della disposizione in questione (che fa riferimento, tra gli altri, a tutti i certificati, gli attestati e gli atti abilitativi comunque denominati) rientra certamente anche l’attestazione di frequenza di un corso professionalizzante, la cui originaria scadenza – ossia, come detto, il decorso di tre anni dalla data di conseguimento dell’attestazione di frequenza – si collochi, come nel caso di specie indicato nel quesito, nel periodo indicato dalla norma (e cioè tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19).

Ove il legislatore avesse voluto escludere gli attestati di frequenza dei corsi professionalizzanti in parola dalla proroga prevista dal citato art. 103, comma 2, lo avrebbe fatto espressamente nell’ambito del successivo comma 3, recante alcune limitate eccezioni, tra le quali non rientra la fattispecie in esame.

Ciò posto, ci si deve poi chiedere se la predetta proroga della validità dell’attestazione della frequenza di un corso professionalizzante trovi un limite nell’entrata in vigore – il 19 settembre 2020 – del DM Lavoro 108/2020, il cui art. 3, comma 1, lett. b), prevede che i corsi professionalizzanti abbiano una durata almeno annuale e un numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 300, innovando rispetto al DM Lavoro 79/2007, il quale prevedeva – sempre all’art. 3, comma 1, lett. b) – una durata almeno semestrale e numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 150.

Alla predetta domanda si ritiene di poter rispondere in senso negativo, per i motivi di seguito indicati. E infatti, sotto un profilo più generale, si ritiene che la sopra citata disposizione del nuovo Decreto ministeriale non possa che essere letta alla luce del principio di irretroattività di cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. preleggi), in base al quale la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo. Tale principio, infatti, trova applicazione anche con riferimento alle fonti normative secondarie (nel cui ambito rientra il DM Lavoro 108/2020, che costituisce un regolamento ministeriale), come è stato affermato dalla giurisprudenza.

Si veda, a tale proposito, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 marzo 2016, n. 882, la quale ha stabilito che il principio di irretroattività rappresenta un principio generale dell’ordinamento, che come tale vincola certamente la fonte secondaria, ossia il regolamento ministeriale il quale, in assenza di una chiara deroga legislativa al principio di irretroattività, non può che disporre nel senso della irretroattività, essendo certamente illegittimo il regolamento retroattivo.

Analogamente, la sentenza della Cassazione, Sez. lavoro, 28 agosto 1996, n. 7905, ha affermato che il principio generale di irretroattività stabilito dall’art. 11 delle preleggi, in base al quale l’eventuale retroattività di una legge deve risultare da una espressa dichiarazione del legislatore o, comunque, da una formulazione non equivoca della norma, in mancanza della quale la legge dispone solo per l’avvenire e non ha quindi effetto retroattivo, vale anche per le fonti normative secondarie.

Pertanto, sulla base del principio di irretroattività di cui all’art. 11 delle preleggi, si deve ritenere che agli attestati conseguiti - come nel caso di specie descritto nel quesito - prima della data di entrata in vigore del DM Lavoro 108/2020, continui ad applicarsi il DM Lavoro 79/2007, il quale prevedeva – come detto, all’art. 3, comma 1, lett. b) – una durata almeno semestrale e un numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 150. Ed infatti, benché quest’ultimo Decreto ministeriale sia stato abrogato dall’art. 9, comma 1, del DM Lavoro 108/2020, esso recava la disciplina in vigore nel momento in cui i predetti corsi sono stati conclusi.

Né a tale opzione interpretativa sembra ostare la norma transitoria di cui all’art. 9, comma 2, del DM Lavoro 108/2020, la quale dispone che per i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione di tale Decreto, i quali siano in carica alla data di entrata in vigore dello stesso, la mancanza dei requisiti di professionalità introdotti con il nuovo Decreto e non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo.

Ed infatti, tale norma transitoria:

  • non dovrebbe essere considerata come una disposizione che si pone implicitamente in contrasto con l’art. 11 delle preleggi (cosa che non potrebbe avvenire, in quanto, come detto, una eventuale deroga al principio di irretroattività non potrebbe che essere prevista da una norma primaria ed essere espressa e inequivoca), ossia non dovrebbe essere letta nel senso che – prevedendo una salvaguardia soltanto con riferimento ai soggetti, già entrati in carica alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto, che non possiedono requisiti di professionalità introdotti con il Decreto stesso, ma non previsti dalla normativa previgente – impedisca che tale salvaguardia possa applicarsi anche con riferimento a soggetti entrati in carica successivamente a tale data;
  • bensì dovrebbe essere letta come una disposizione che, al contrario, costituisce un esempio, a titolo non esaustivo, dell’applicazione del citato art. 11 delle preleggi, e che non impedisce, in quanto tale, che la predetta salvaguardia possa riguardare anche i soggetti entrati in carica successivamente a tale data.

 

Il Presidente