Risposta a quesito in materia di riconoscimento della qualifica di vecchio iscritto

Categoria: 
Tipologie di aderenti
Vecchi iscritti
Data: 
Aprile, 2017

 


(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)

Con nota del … è stato posto un quesito in tema di riconoscimento della qualifica di vecchio iscritto ad alcuni aderenti già iscritti entro il 28 aprile 1993 ad altro fondo pensione preesistente che si trovano nelle seguenti condizioni:

 

 


  1. iscritto entro il 28 aprile 1993 presso un altro fondo preesistente che ha riscattato integralmente la posizione;

  2. iscritto alla data del 28 aprile 1993 presso un altro fondo preesistente che non ha riscattato né trasferito la posizione (e che, in alcuni casi, ha già espresso l’opzione per la rendita differita);

  3. iscritto entro il 28 aprile 1993 presso un altro fondo preesistente che non ha riscattato né trasferito la posizione, in quanto la normativa interna del fondo preesistente prevedeva lo spossessamento della posizione in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima di determinate condizioni.



  4.  
  5.  


Nella richiesta di parere viene segnalato che in tutte le fattispecie sopra riportate gli aderenti sono stati registrati come vecchi iscritti, in base alla presentazione della certificazione del fondo preesistente di contemporanea appartenenza, attestante l’avvenuta iscrizione entro il 28 aprile 1993.

E’ inoltre rappresentato che gli organi direttivi del Fondo hanno ora prospettato dubbi circa la legittimità della prassi seguita, sulla base della quale la qualifica di vecchio iscritto è stata riconosciuta a prescindere dal trasferimento a … della posizione aperta entro il 28 aprile 1993 presso altri fondi pensione preesistenti.

Tale prassi, come riferito, sarebbe stata adottata applicando anche a tale fattispecie il principio, sancito nell’art. 11, comma 9, del Decreto lgs. 252/2005, relativo al riconoscimento del diritto alle anticipazioni e alle prestazioni, che, com’è noto, considera utili ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Nella richiesta di parere, è richiamata, tra l’altro, una risposta a quesito della COVIP del febbraio 2012. Al riguardo si fa presente che la Commissione aveva in tale occasione precisato che il riscatto comporta l’uscita dal sistema di previdenza complementare sicché, in caso di successiva adesione, anche allo stesso fondo pensione da cui si è riscattata una precedente posizione, il rapporto partecipativo comincia nuovamente a decorrere dalla data di nuova iscrizione e l’aderente deve essere trattato come nuovo iscritto.

L’interpretazione fornita dalla COVIP nel parere del febbraio 2012 si pone in linea di continuità con i chiarimenti dalla stessa forniti nella vigenza della precedente normativa di cui al Decreto lgs. 124/1993. Nel 2001, infatti, la Commissione, con riferimento al caso di un vecchio iscritto ad un fondo pensione preesistente che aveva acceduto ad un altro fondo per effetto del trasferimento della posizione individuale, aveva infatti rilevato che l’aderente, non avendo interrotto la partecipazione al sistema di previdenza complementare, mantiene, pur accedendo al nuovo fondo dopo il 28 aprile 1993, lo status di vecchio iscritto per gli aspetti eventualmente previsti nell’assetto ordinamentale del fondo di destinazione e, in ogni caso, sotto il profilo fiscale.

Sulla base dei riportati pareri, può quindi affermarsi che: i) la qualifica di vecchio iscritto si perde a seguito dell’esercizio della facoltà di riscatto della posizione, sicché se il soggetto si iscrive nuovamente sarà considerato come nuovo iscritto; ii) il vecchio iscritto che trasferisce la posizione individuale ad altro fondo conserva tale qualifica.

Detta ultima interpretazione è stata peraltro anche sostenuta, per le implicazioni fiscali connesse alla qualifica di vecchio iscritto, dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 29/E/2001, nella quale è stato precisato che: Al riguardo, si ricorda che la qualifica di vecchio iscritto viene conservata anche dal soggetto iscritto alla data del 28 aprile 1993 a fondi istituiti alla data del 15 novembre 1992 e che abbia successivamente trasferito la propria posizione previdenziale ad altri fondi, a condizione che non abbia riscattato la sua posizione previdenziale.

In base a quanto rappresentato si può quindi ritenere che nella prima delle fattispecie prospettate, relativa cioè all’aderente iscrittosi dopo avere riscattato la posizione dal fondo preesistente di precedente appartenenza, lo stesso deve essere inquadrato come nuovo iscritto.

Con riferimento invece alle altre situazioni prospettate (vecchi iscritti ad altri fondi che hanno aderito a … dopo il 28 aprile 1993 senza trasferire la posizione), si rileva che la questione è stata oggetto di uno specifico parere reso dall’Agenzia delle Entrate il 3 agosto 2005 alla Commissione (pubblicato nel sito web della COVIP, nella Sezione Regolamentazione/Disciplina fiscale).

Nel citato parere è stato precisato che: si deve ritenere che il soggetto che si iscrive ad un nuovo fondo senza esercitare il riscatto della sua posizione individuale ma senza neppure operare un effettivo trasferimento della medesima posizione presso la forma pensionistica complementare di nuova adesione non possa mantenere la qualifica di vecchio iscritto.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi espresso l’avviso che, ai fini fiscali, la qualifica di vecchio iscritto si perda anche nel caso di nuova iscrizione ad altro fondo senza trasferimento della posizione al fondo di nuova adesione, precisando anche che: ciò a prescindere dalla circostanza che il mancato trasferimento sia frutto di una valutazione economica di convenienza, oppure sia determinato dalla presenza di clausole regolamentari che penalizzano o negano del tutto l’esercizio di tale diritto.

Tale parere è da ritenersi valido anche con riferimento al Decreto lgs. 252/2005, posto che la nuova disciplina, come la previgente, prevede per i vecchi iscritti una posizione differenziata e di favore, sia sotto il profilo fiscale sia sotto quello civilistico, rispetto ai nuovi iscritti.

Il trasferimento della posizione individuale maturata nel fondo di precedente iscrizione è quindi condizione essenziale per il riconoscimento dei benefici previsti dal Decreto lgs. 252/2005 per i vecchi iscritti.

Resta pertanto inteso che gli aderenti non potranno usufruire dello speciale regime riservato ai vecchi iscritti qualora, al momento della richiesta della prestazione, non risulti effettuato il trasferimento della posizione.

Il Presidente