Risposta a quesito in materia di riscatto della posizione per invalidità

Categoria: 
Prestazioni
Riscatti
Data: 
Febbraio, 2012

 


(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)



Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale codesto Fondo ha formulato un quesito in merito all’ipotesi di riscatto della posizione individuale per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, prevista dall’art. 14, comma 2 lett. c), del d. lgs. n. 252 del 2005.

In particolare, codesto Fondo ha rappresentato il caso di un iscritto che, avendo ottenuto il riconoscimento da parte dell’INPS dell’invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, ha chiesto il riscatto totale della posizione ai sensi del citato articolo, pur non avendo cessato l’attività lavorativa e, contestualmente, ha presentato istanza di nuova iscrizione allo stesso Fondo.

Sul punto si esprime l’avviso che il riscatto spetti ogni qualvolta si verifichi una situazione di minorazione fisica o mentale tale da ridurre la capacità di lavoro a meno di un terzo, a prescindere dal fatto che il soggetto cessi o meno dallo svolgimento dell’attività lavorativa.

A tale conclusione si perviene sia tenendo conto della formulazione letterale della norma, che colloca l’ipotesi dell’invalidità prima di quella di cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione per più di 48 mesi, sia tenendo conto della gravità dell’ipotesi stessa, tale da giustificare di per sé il ricorso al riscatto integrale della posizione individuale.

È, inoltre, utile sottolineare che le facoltà di riscatto contemplate dall’art. 14, comma 2, del d. lgs. n. 252 del 2005, possono essere esercitate solo qualora gli eventi ivi previsti (inoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni e invalidità permanente) si verifichino in data successiva a quella dell’iscrizione al fondo pensione e, cioè, siano sopravvenuti rispetto all’adesione.

Oltre al dato testuale, soccorrono in favore della tesi prospettata alcune considerazioni di ordine sistematico relative alla ratio sottostante all’istituto del riscatto della posizione individuale.

Si ha infatti presente che le fattispecie di riscatto costituiscono eventi eccezionali legati al sopraggiungere di alcune situazioni di bisogno, per fronteggiare le quali il legislatore consente all’aderente di uscire anticipatamente dal fondo pensione, in modo da poter usufruire della posizione accumulata. Per realizzare appieno tale finalità, appare però necessario che gli eventi che legittimano l’uscita anticipata, ivi compresa l’invalidità permanente, non si siano ancora verificati al momento dell’adesione, ma sopraggiungano durante il rapporto di partecipazione.

Va poi ricordata la previsione dell’ultimo periodo dell’art. 14, comma 2, lett. c), in base alla quale le facoltà di riscatto previste nella stessa lettera c) non possono essere esercitate nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche.

Qualora l’iscritto si trovi nella fattispecie sopra descritta dovranno, quindi, applicarsi le previsioni dell’art. 11, comma 4, dello stesso d. lgs. n. 252 del 2005, secondo le quali, in luogo del riscatto, potrà essere conseguito l’accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, sia in capitale sia in rendita, con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di base.

In ultimo, in relazione alla domanda di nuova iscrizione che codesto Fondo comunica di aver ricevuto unitamente alla richiesta di riscatto, si reputa utile precisare che, nel caso in cui l’aderente in questione sia un c.d. vecchio iscritto (cioè iscritto entro il 28 aprile 1993 a una forma pensionistica complementare istituita alla data del 15 novembre 1992), a seguito della successiva iscrizione dovrà essere trattato come nuovo iscritto.

Il riscatto comporta, infatti, l’uscita dal sistema di previdenza complementare sicché, in caso di successiva adesione, anche allo stesso fondo pensione, il rapporto partecipativo comincia nuovamente a decorrere dalla data di ultima iscrizione, con particolare effetto sulle prerogative degli iscritti legate all’anzianità di iscrizione.

Il Presidente