Risposta a quesito in materia di riscatto parziale in caso di lavoratori con contratti di solidarietà

Categoria: 
Prestazioni
Riscatti
Data: 
Settembre, 2014

 

 

 


(lettera inviata a una società istitutrice di fondi pensione aperti e di piani individuali pensionistici)

Si fa riferimento alla nota del ... con la quale codesta Società ha posto un quesito in tema di riscatto della posizione individuale di previdenza complementare. La richiesta di chiarimenti riguarda, in particolare, la situazione di alcuni aderenti ai quali è stato ridotto l’orario di lavoro, nella misura del 90%, per effetto di un contratto di solidarietà.

Sono definiti contratti di solidarietà gli accordi collettivi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge  30 ottobre 1984, n. 726, stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro finalizzata a mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale ed evitare così la riduzione del personale (c.d. contratti di solidarietà difensivi) ovvero a favorire nuove assunzioni (contratti di solidarietà esterna o espansivi).

Nello specifico, viene chiesto se gli iscritti interessati dai contratti di solidarietà possano esercitare il riscatto parziale della posizione individuale ex art. 14, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005.

Com’è noto, in base a detto articolo l’iscritto può esercitare il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra dodici e quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

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L’ipotesi del collocamento in solidarietà non è quindi espressamente contemplata dalla norma tra le causali che danno titolo al riscatto parziale della posizione. Occorre, tuttavia, valutare se la fattispecie in esame possa essere ricondotta per analogia a quelle menzionate nell’art. 14, comma 2, lett. b).

In proposito giova richiamare le indicazioni già fornite dalla COVIP in merito a detta previsione normativa.

Negli Orientamenti interpretativi in merito all’articolo 14, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005 – Riscatto della posizione in caso di cassa integrazione guadagni, adottati con deliberazione del 28 novembre 2008 in ordine alle fattispecie di riscatto per cassa integrazione guadagni, la Commissione ha preliminarmente rilevato che fattore comune a tutte le ipotesi contemplate nel citato art. 14, comma 2, lett. b) sia il verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro.

Il riscatto è stato, quindi, considerato ammissibile ogniqualvolta intervenga per l’aderente al fondo pensione la cessazione del rapporto di lavoro e questa sia preceduta dall’assoggettamento del lavoratore a una procedura di cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, indipendentemente dalla durata della stessa (al pari di quanto avviene in caso di mobilità).

In relazione alla ratio della norma, la Commissione ha, inoltre, ritenuto consentito il riscatto per la causale cassa integrazione guadagni anche nel caso in cui, pur non intervenendo la cessazione del rapporto di lavoro, si determini per effetto della stessa CIG una perdurante situazione di sospensione totale dell’attività lavorativa.

Secondo i predetti Orientamenti, per legittimare il diritto al riscatto della posizione la sospensione totale dell’attività lavorativa deve comunque perdurare per un arco di tempo significativo che, in analogia con le altre causali, è stato identificato in un periodo non inferiore a 12 mesi, affinché detta situazione possa risultare commisurabile alle altre fattispecie contemplate dalla norma.

Con risposta a quesito dell’ottobre 2013 è stato, poi, ritenuto ammissibile l’applicazione del citato art. 14, comma 2, lett. b) anche alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro ex art. 4 della legge n. 92 del 2012 (c.d. esodo incentivato), in ragione delle analogie esistenti con le fattispecie di mobilità, considerato che entrambe le fattispecie comportano la cessazione del rapporto di lavoro e l’erogazione di una prestazione a sostegno del reddito.

Ciò premesso, si osserva che l’ipotesi prospettata da codesta Società non appare assimilabile né alle situazioni di cassa integrazione guadagni indicate nei citati Orientamenti COVIP, né a quella di mobilità, in quanto nei contratti di solidarietà l’attività lavorativa dei dipendenti interessati non è totalmente sospesa, ma perdura, sebbene con riduzione di orario (nel caso rappresentato del 90%).

Non ricorre, quindi, la ratio, sottesa al citato art. 14, comma 2, lett. b), che accomuna le varie fattispecie ivi considerate, individuabile nella tutela dell’iscritto in presenza di particolari situazioni di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di totale sospensione dell’attività lavorativa.

Attesa la non assimilabilità della situazione rappresentata a quelle che per disposizione di legge, e in base ai chiarimenti COVIP, danno titolo al riscatto della posizione, si ritiene che gli aderenti destinatari degli accordi di solidarietà non possano esercitare la facoltà di riscatto parziale prevista dall’art. 14, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005.

Il Presidente