Risposta a quesito in materia di riscatto parziale della posizione individuale per mobilità

Categoria: 
Prestazioni
Riscatti
Data: 
Dicembre, 2016

 

 

 


(lettera inviata a un’associazione di categoria)

Si fa riferimento alla nota del ... con la quale codesta Associazione ha posto un quesito in tema di riscatto parziale della posizione individuale per mobilità ex art. 14, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005.

In particolare, con la predetta nota è stato chiesto di conoscere se la fruizione della Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’Impiego (c.d. NASpI), istituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 22 del 2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati), possa essere ricondotta tra le causali previste dall’art. 14, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005 alla stregua dell’indennità di mobilità di cui è prevista l’abrogazione a far tempo dal 1° gennaio 2017.

Al riguardo, è opportuno innanzitutto evidenziare che l’art. 14, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005 consente il riscatto parziale della posizione individuale maturata in caso, tra l’altro, di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità.

In base alla normativa di settore è quindi la procedura di mobilità a rappresentare uno degli eventi al cui verificarsi è possibile per l’iscritto avanzare richiesta di riscatto parziale della posizione e non già la percezione della relativa indennità di mobilità, come invece rappresentato nella richiesta di parere.

Quanto all’indennità di mobilità, disciplinata dall’art. 7 della legge n. 223 del 1991, la stessa non sarà più in vigore dal 1° gennaio 2017, essendo stata abrogata dall’art. 2, comma 71, lett. b) della legge n. 92 del 2012.

I lavoratori oggetto della procedura di mobilità potranno pertanto beneficiare dal 2017 della prestazione NASpI, laddove presentino tutti i requisiti fissati dall’art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015.

La NASpI è l’indennità mensile di disoccupazione che è stata istituita dall’art. 1 del citato d.lgs. n. 22 del 2015, a decorrere dal 1° maggio 2015, e che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Ciò precisato, si osserva che le modifiche legislative relative agli ammortizzatori sociali hanno prettamente riguardato la prestazione assistenziale collegata alla procedura di mobilità e non già la procedura stessa. Infatti, mentre l’istituito dell’indennità di mobilità è stato abrogato e sostituito dal citato nuovo ammortizzatore sociale NASpI, la procedura di mobilità, prevista dall’art. 4 della legge n. 223 del 1991, rubricato Procedura per la dichiarazione di mobilità, è tutt’ora vigente.

Per quanto qui interessa, si rileva che la rubrica del citato art. 4 Procedura per la dichiarazione di mobilità, è rimasta immutata, così come il titolo Norme in materia di mobilità del capo II della legge, in cui è inserito lo stesso art. 4. Un altro riferimento alle procedure di mobilità è da rinvenirsi nella rubrica dell’art. 17 Reintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilità della medesima legge.

L’istituto della procedura di mobilità è quindi ancora presente nel nostro ordinamento e trova la sua specifica disciplina nell’art. 4 della legge n. 223 del 1991.

Alcune modifiche sono state nel tempo apportate alla citata normativa, come quella recata dalla legge n. 90 del 2012 (art. 2, comma 72, lettere da a) ad e), che ha sostituito nell’ambito dello stesso art. 4 le parole procedura di mobilità con procedura di licenziamento collettivo e in generale la parola mobilità con la parola licenziamento. L’istituto è comunque rimasto sostanzialmente il medesimo anche dopo le modifiche recate nel 2012, posto che la procedura di mobilità altro non è che un licenziamento a carattere collettivo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che la procedura di mobilità indicata dall’art. 14, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005 sia quella prevista dall’art. 4 della legge n. 223 del 1991, consistente in un licenziamento collettivo realizzato in presenza di determinati presupposti.

Si reputa quindi che i lavoratori sottoposti alla procedura di cui al citato art. 4 della legge n. 223 del 1991 possano di per sé esercitare la facoltà di riscatto prevista dall’art. 14, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005, essendo irrilevante che gli stessi beneficino o meno della prestazione NASpI, la cui erogazione è subordinata alla presenza di ulteriori e specifici requisiti.

Più in generale, si osserva che la fruizione della NASpI non può ritenersi ricompresa tra le causali che danno titolo al riscatto parziale della posizione di previdenza complementare ai sensi della sopra citata previsione del d.lgs. n. 252 del 2005.

Il Presidente