Risposta a quesito in materia di trasferimento della posizione verso una forma pensionistica non adeguata al d.lgs. n. 252 del 2005

Categoria: 
Prestazioni
Trasferimenti delle posizioni individuali
Data: 
Novembre, 2014

 


(lettera inviata a una società istitutrice di fondi pensione aperti e piani individuali pensionistici)

Si fa riferimento alla richiesta di parere del …, con la quale codesta Società ha posto un quesito in tema di trasferimento della posizione da un fondo pensione aperto a un piano pensionistico individuale non conforme alle norme del d.lgs. n. 252 del 2005 e, quindi, regolato dal precedente d.lgs. n. 124 del 1993.

In particolare codesta Società chiede se l’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, nel prevedere genericamente la facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata verso un’altra forma pensionistica, consenta anche di attuare il trasferimento verso piani pensionistici non disciplinati dal d.lgs. n. 252 del 2005.

Nella richiesta di parere sono al riguardo manifestate alcune perplessità, osservando che, ancorché il succitato art. 14, comma 6, rechi un’unica disciplina dei trasferimenti volontari relativa a tutte le forme pensionistiche, qualora il trasferimento della specie venisse attuato, ciò comporterebbe indirettamente il conferimento del TFR maturato da gennaio 2007 a una forma pensionistica non adeguata alla normativa vigente.

Il Fondo chiede, nello specifico, di conoscere se sia ammissibile il trasferimento della posizione verso un prodotto non adeguato da parte di un soggetto che non abbia destinato il TFR alla forma pensionistica, ovvero se sia possibile detto trasferimento a prescindere dal tipo di contribuzione versata.

Ciò premesso si richiama al riguardo il quadro normativo di riferimento.

L’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005 dispone che i contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo.

In base poi al comma 3 dello stesso art. 23, l’adeguamento al d.lgs. n. 252 del 2005 è condizione per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR; il medesimo comma 3, alla lettera b), con riferimento specifico ai piani individuali pensionistici già in essere al 31 dicembre 2006, prevede ulteriori adempimenti a carico delle compagnie assicurative, quali la costituzione di un patrimonio separato e autonomo e la predisposizione del regolamento redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa approvato.

Infine si fa presente che, secondo il successivo comma 4 dell’art. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la raccolta delle adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR, è possibile solamente per le forme pensionistiche complementari che si sono adeguate alle norme del d.lgs. n. 252 del 2005, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa.

Dal combinato disposto delle norme sopra riportate emerge che i contratti di assicurazione con finalità previdenziale stipulati entro il 31 dicembre 2006 possono continuare a essere regolati sulla base delle previgenti disposizioni, ma non possono dopo tale data ricevere nuove adesioni, e i relativi versamenti contributivi e di TFR, se non previo adeguamento alle norme del d.lgs. n. 252 del 2005 e alla messa in atto degli altri adempimenti prescritti dall’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005.

Quanto sopra è stato confermato anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle Direttive di vigilanza del 28 aprile 2006 indirizzate alla COVIP e ribadito dalla stessa Commissione nelle Direttive generali del 28 giugno 2006 dirette alle forme pensionistiche e ulteriormente ribadito nella Deliberazione COVIP del 30 novembre 2006 disciplinante le procedure relative agli adeguamenti al d.lgs. n. 252 del 2005.

Si ha altresì presente che le citate Direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prevedono la facoltà degli aderenti alle polizze previdenziali non adeguate al d.lgs. n. 252 del 2005 di trasferire la propria posizione in forme di previdenza complementare realizzate secondo la nuova normativa, mentre non viene fatta alcuna menzione del caso inverso prospettato nella richiesta di parere.

Sotto un altro punto di vista si osserva che la portabilità ipotizzata non appare neanche riconducibile al principio della legge delega n. 243 del 2004, relativo all’ eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della previdenza complementare, attuato poi con la norma che disciplina il trasferimento della posizione contenuta nel già citato art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005.

Il legislatore della riforma ha infatti inteso favorire, tramite l’istituto del trasferimento della posizione, la libera circolazione delle posizioni individuali all’interno del sistema di previdenza complementare delineato dal d.lgs. n. 252 del 2005, consentendo agli iscritti di scegliere liberamente la forma pensionistica di destinazione, a prescindere dalla natura dell’adesione, collettiva o individuale, o della tipologia di forma, ma non al di fuori dello stesso nuovo sistema.

Considerato che il trasferimento presuppone l’attivazione di una nuova adesione alla forma cui si intende trasferire la posizione individuale, si ritiene che quanto richiesto non sia in generale realizzabile, giacché contrario alle norme che vietano l’attivazione di nuove adesioni a forme pensionistiche non adeguate.

Il Presidente