Risposta a quesito in merito al termine per richiedere il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione

Categoria: 
Prestazioni
Riscatti
Data: 
Marzo, 2011

 


(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del …..., con la quale codesto Fondo ha chiesto un parere in merito alla sussistenza o meno di un termine per l’esercizio della facoltà di riscatto della posizione per perdita dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 14, comma 5, del d. lgs. n. 252 del 2005.

In particolare codesto Fondo fa presente che gli aderenti che hanno perso i requisiti di partecipazione hanno titolo di avvalersi delle opzioni statutarie che consentono, oltre alle facoltà di trasferire o riscattare la posizione, quella di mantenere la posizione individuale presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

In proposito si osserva preliminarmente che le previsioni statutarie di codesto Fondo sono conformi allo Schema di Statuto approvato dalla COVIP il 31 ottobre 2006 (art. 12, comma 2, lett. d) nonché in linea con l’indicazione precedentemente diffusa nelle Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, approvate dalla Commissione il 28 giugno 2006, nelle quali si è rilevato che in difetto dell’esercizio dell’opzione [di trasferimento o riscatto] da parte dell’iscritto dovrà trovare automatica applicazione la regola del mantenimento della posizione presso la forma pensionistica.

Quanto allo specifico quesito, si osserva che non si rinvengono nella normativa di settore limiti temporali alla possibilità di riscattare la posizione per perdita dei requisiti di partecipazione.

Anche le disposizioni della scrivente Commissione, attraverso le quali l’ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione, è stata disciplinata in linea di continuità con il previgente art. 10, comma 1 del d. lgs. n. 124 del 1993, non presentano elementi tali da far ritenere che l’opzione debba essere esercitata entro un certo lasso di tempo.

Nelle Direttive generali del 28 giugno 2006 è stato, infatti, ritenuto ammissibile che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari contengano previsioni relative alla possibilità di riscatto della posizione in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione in precedenza ammesse negli statuti e regolamenti medesimi, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva, senz’altro precisare in ordine a eventuali limiti temporali.

Si ritiene, quindi, che la facoltà di riscattare la posizione permanga in capo all’aderente finché perduri la situazione legittimante l’esercizio della stessa, vale a dire la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione.

Il Presidente