Risposta a quesito in merito alla destinazione dei flussi contributivi futuri a un altro fondo pensione

Categoria: 
Fonti istitutive e finanziamento
Finanziamento
Data: 
Febbraio, 2009

 


(lettera inviata ad una società istitutrice di un fondo pensione aperto)

Si fa riferimento alla nota del ……… u.s., con la quale codesta ……… ha posto un quesito in merito alla possibilità per gli iscritti ad un fondo pensione negoziale di aderire successivamente ad un fondo pensione aperto, sulla base di sopravvenuti accordi con i propri datori di lavoro, e di destinare al nuovo fondo pensione aperto i flussi futuri di contributi e di TFR, ancorché non sia ancora decorso il periodo minimo di permanenza (due anni) previsto dall’articolo 14, comma 6 del decreto legislativo n. 252/2005.

Con successiva e-mail del ……… u.s. è stato, poi, chiarito che la questione riguarderebbe i soggetti interessati da accordi collettivi aziendali ovvero da accordi plurimi di adesione a fondi aperti. Con nota del ……… u.s. sono stati, quindi, trasmessi alla scrivente Commissione gli accordi sottoscritti per l’adesione al Fondo pensione aperto………, gestito dalla ……… medesima.

Quanto a detti accordi, si ha presente che negli stessi risulta chiaramente esplicitata la volontà delle parti firmatarie di consentire l’adesione al fondo pensione aperto in alternativa rispetto alle adesioni ai fondi pensione negoziali, restando, comunque, in facoltà dei lavoratori l’adesione al fondo negoziale di categoria. Si osserva, pertanto, che con dette pattuizioni non si è inteso derogare alla contrattazione nazionale, ma ampliare l’offerta di forme di previdenza complementare, con contributo a carico del datore di lavoro, a disposizione dei dipendenti.

Ciò rilevato sotto il profilo degli accordi, si esprime la considerazione che - pur tenuto conto del non univoco quadro normativo di riferimento e della sussistenza di incertezze interpretative sul punto - l’articolo 14, comma 6 del decreto legislativo n. 252/2005, nel disciplinare la cosiddetta portabilità, si riferisca al solo trasferimento ad altra forma pensionistica dell’intera posizione maturata, vale a dire dello stock accumulato presso la forma di provenienza e non già ai flussi contributivi ancora da conferire. Ciò, evidentemente, anche al fine di limitare il frequente smobilizzo della posizione accantonata, che potrebbe incidere sulla possibilità del fondo di effettuare una gestione delle risorse orientata su un orizzonte pluriennale.

La predetta disposizione, nella parte in cui dispone che decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica, deve essere, quindi, intesa nel senso di limitare, per il periodo indicato, il solo trasferimento dell’intera posizione individuale maturata, vale a dire quanto già accantonato e non anche i flussi contributivi futuri ancora da versare, i quali non costituiscono posizione maturata.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si ritiene, pertanto, che i soggetti interessati dagli accordi succitati abbiano titolo per destinare la contribuzione futura al fondo pensione aperto individuato dai medesimi accordi, non assumendo in tal caso rilievo il periodo di permanenza nel fondo di precedente adesione.

Resta inteso che, anche in siffatte ipotesi, la posizione accumulata presso il fondo originario potrà essere oggetto di trasferimento alla nuova forma pensionistica solo dopo che sia decorso il biennio di permanenza minima fissato dal legislatore. Al riguardo, si sottolinea la necessità che l’aderente proveniente da altra forma previdenziale cui è iscritto da meno di due anni sia informato, prima della sottoscrizione, che fino al compimento del biennio la sua posizione sarà suddivisa in due conti distinti relativi a ciascuna delle forme cui ha aderito.

Premesso quanto sopra, la scrivente Commissione, avuto riguardo all’esigenza di assicurare la migliore tutela degli interessi degli aderenti, richiama l’attenzione di codesta ……… sulle circostanze di seguito rappresentate.

In primo luogo, da quanto emerso nel corso dell’istruttoria, risulta che i costi applicati per il caso delle adesioni collettive e degli accordi plurisoggettivi sono sensibilmente più alti di quelli praticati dai fondi negoziali di provenienza e in ogni caso non inferiori a quelli applicati dallo stesso fondo per le adesioni individuali.

In secondo luogo, in taluni casi il contributo minimo richiesto al lavoratore è significativamente più basso di quello previsto negli accordi nazionali e soltanto parzialmente compensato dal contributo extra dei datori di lavoro.

In considerazione di ciò, si ritiene opportuno ricordare, in generale, l’esigenza del pieno rispetto delle disposizioni in tema di adesione alle forme pensionistiche complementari, contenute nel Regolamento adottato dalla scrivente Commissione con deliberazione del 29 maggio 2008, e in particolare delle regole di comportamento di cui all’articolo 11, dirette a garantire che i potenziali aderenti siano adeguatamente informati e messi in grado di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze.

Ciò ovviamente dovrà riguardare ogni adesione al Fondo aperto, e quindi anche quelle adesioni di soggetti che - come nella fattispecie in esame - decidano di mutare, sulla base di successivi accordi aziendali o plurimi, la destinazione dei flussi contributivi futuri e le maturande quote di TFR rispetto alla scelta precedentemente effettuata, optando per il fondo pensione aperto.

Anche nei casi suddetti, particolare cura dovrà essere prestata all’osservanza dell’obbligo di comportarsi con diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti, di agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli aderenti e di non celare, minimizzare od occultare elementi o avvertenze importanti. Inoltre, dovranno essere fornite informazioni….. chiare….. sui costi e richiamata l’attenzione del potenziale aderente sull’Indicatore sintetico dei costi riportato in Nota informativa e sull’importanza di acquisire informazioni circa gli Indicatori sintetici dei costi relativi alle altre forme pensionistiche complementari disponibili sul sito web della COVIP.

Inoltre, proprio alla luce degli elementi oggettivi sui quali si è in precedenza richiamata l’attenzione di codesta ………, si evidenzia l’opportunità di iniziative volte a favorire, anche mediante la comparazione tra le condizioni applicate dal Fondo aperto e dal Fondo di provenienza dell’aderente, un’effettiva conoscenza delle differenze riguardanti tutti i profili di rilievo utili ad acquisire una piena consapevolezza delle scelte che si vanno ad effettuare, come ad esempio i costi applicati.

Infine, quanto a detta ultima voce, si ricorda che la scrivente Commissione ha ammesso la possibilità di ridurre le spese a carico dell’aderente ove si tratti, tra l’altro, di adesioni su base collettiva (si veda l’articolo 8, comma 2 dello Schema di regolamento dei fondi pensione aperti, adottato dalla COVIP con deliberazione del 31 ottobre 2006). Iniziative in tal senso sono da considerare senz’altro con favore.

Tenuto conto che, come sopra rilevato, per le adesioni su base collettiva, codesta ……… , al di là di una parziale riduzione delle spese di adesione, non ha inteso prevedere ulteriori riduzioni dei costi a carico degli aderenti, si invita a voler valutare l’opportunità di introdurre agevolazioni in tal senso, al fine di una maggiore tutela degli aderenti su base collettiva. Tale scelta avrebbe anche il pregio di avvicinare, in nome di un’effettiva concorrenza, le condizioni di costo del Fondo pensione aperto a quelle applicate dai fondi pensione negoziali da cui provengono i soggetti interessati dagli accordi collettivi o plurisoggettivi.

Il Presidente