Risposta a quesito in merito alla possibilità di conseguire il riscatto ex art. 14, comma 5, del Decreto lgs. 252/2005

Categoria: 
Prestazioni
Riscatti
Data: 
Marzo, 2019

 


(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del …, con la quale codesto Fondo ha posto un quesito in merito alla possibilità di riconoscere il diritto al riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione, ex art. 14, comma 5, del Decreto lgs. 252/2005, ai lavoratori coinvolti in una specifica operazione di fusione per incorporazione.

In particolare, nella richiesta di parere viene rappresentato il caso in cui con apposito accordo sindacale, sottoscritto a latere dell’operazione di fusione per incorporazione, è stato pattuito che la contribuzione dei lavoratori dell’azienda fusa per incorporazione sia versata, successivamente alla fusione, al fondo pensione di riferimento del gruppo cui appartiene l’azienda incorporante, anziché a codesto Fondo, al quale i lavoratori avevano aderito.

Vista la modifica riguardante i flussi contributivi aziendali, non più indirizzabili a codesto Fondo, viene quindi chiesto se detti lavoratori possano riscattare la propria posizione individuale per perdita dei requisiti di partecipazione.

Nella richiesta di parere sono richiamati in particolare gli Orientamenti interpretativi in materia di riscatto della posizione individuale ex articolo 14, comma 5, del decreto n. 252/2005, adottati dalla Commissione il 17 settembre 2009. In detti Orientamenti, come noto, la Commissione ha esaminato il caso di una cessione di ramo d’azienda assistita dalla pattuizione dell’impegno del nuovo datore di lavoro di continuare la contribuzione alla forma pensionistica collettiva presso la quale i lavoratori ceduti erano già iscritti in forza del rapporto di lavoro con l’azienda cedente.

La fattispecie ora prospettata presenta, tuttavia, delle peculiarità tali da differenziarla dalla casistica di cui sopra. Nel caso riferito si conviene con le considerazioni espresse da codesto Fondo circa la sussistenza di una situazione legittimante il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione, in quanto è mutato il fondo pensione di riferimento di quella platea di lavoratori, in ragione dell’accordo sindacale sopravvenuto che ha previsto l’impegno del nuovo datore di lavoro di versare la contribuzione a una forma pensionistica collettiva diversa dal fondo di originaria appartenenza dei lavoratori.

Al riguardo, si osserva, infatti,  che la perdita dei requisiti di partecipazione a un fondo pensione non si ha solo nell’ipotesi in cui intervenga una cessazione del rapporto di lavoro, ovvero un cambiamento dell’attività lavorativa che collochi il lavoratore nell’ambito di una diversa categoria contrattuale (nazionale, territoriale o aziendale), alla quale non trovi applicazione la fonte istitutiva della forma cui aderiva in precedenza, ma anche nell’ipotesi, sopra rappresentata, in cui trovino successivamente applicazione al medesimo lavoratore accordi collettivi che dispongano la destinazione ad un’altra forma pensionistica complementare dei flussi contributivi datoriali futuri.

Peraltro, considerato che codesto Fondo consente agli aderenti che cessano il rapporto di lavoro con l’azienda convenzionata di continuare a contribuire allo stesso in forma volontaria e individuale, si reputa opportuno precisare che, verificandosi tale fattispecie, l’adesione è da intendersi trasformata da collettiva a individuale; la facoltà di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione potrà essere, quindi, esercitata solo qualora ricorrano le condizioni per il riscatto ex art. 14, comma 5, del Decreto lgs. 252/2005 da parte degli aderenti su base individuale, come individuate dalla COVIP nella Circolare n. 5027 del 26 ottobre 2017.

Il Presidente