Risposta a quesito in merito all’applicazione dell’art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. 252/2005 in caso di cessazione del rapporto di lavoro ex art. 41 del Decreto lgs. 148/2015

Categoria: 
Riscatti
Data: 
Ottobre, 2021

(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla nota del … u.s. con la quale codesto FONDO ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità che il riscatto ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. 252/2005 possa essere esercitato dagli iscritti interessati dal Contratto di espansione  sottoscritto in data … tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali … e le OO.SS.

Tale Contratto risulta regolato dall’art. 41 del Decreto lgs. 148/2015, come sostituito dall’art. 26-quater del Decreto-legge 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge 58/2019  e come successivamente modificato dall’art. 1, comma 349, della Legge 178/2020. Ai sensi della succitata normativa, il Contratto di espansione sottoscritto in sede governativa prevede assunzioni a tempo indeterminato, formazione e riqualificazione del personale in organico e un piano di esodo anticipato del personale prossimo al pensionamento.

L’esodo riguarda, in particolare, i lavoratori che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il … e che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile a carico dell’AGO, o delle forme sostitutive o esclusive della stessa gestite dall’INPS, per il conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata, secondo quanto previsto dalla normativa e dalla Circolare INPS n. 48/2021. 

Quale incentivo all’esodo, il datore riconosce, per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, un’indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall’INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro verserà anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

Nello specifico, codesto FONDO intende conoscere se l’ipotesi suddetta possa essere ricondotta, per analogia, alla fattispecie di riscatto per “mobilità” prevista - unitamente alle ulteriori fattispecie di riscatto per cassa integrazione - dall’art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. 252/2005.

In merito alle fattispecie di riscatto contemplate dall’art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. 252/2005, si ricorda che la COVIP, nei suoi “Orientamenti interpretativi in merito all’articolo 14, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 242/2005 — Riscatto della posizione in caso di cassa integrazione guadagni”, adottati con deliberazione del 28 novembre 2008, ha sottolineato che fattore comune a tutte le ipotesi previste dalla citata previsione normativa è il verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro. In una risposta a quesito del settembre 2014 la COVIP ha ulteriormente chiarito che la ratio, sottesa all’art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. 252/2005, che accomuna le varie fattispecie ivi considerate, è da individuarsi nella tutela dell’iscritto in presenza di particolari situazioni di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di totale sospensione dell’attività lavorativa.

Sulla scorta di tali considerazioni, con risposte a quesito dell’ottobre 2013 e del febbraio 2016, è stata riconosciuta l’applicazione dell’art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. 252/2005 anche alle cessazioni del rapporto di lavoro conseguenti all’adesione a piani di accompagnamento  alla prestazione pensionistica ex art. 4 della Legge 92/2012 (c.d. esodo incentivato), in ragione degli elementi di analogia esistenti con la fattispecie della “mobilità”: cessazione del rapporto di lavoro ed erogazione di una prestazione a sostegno del reddito.

Nella risposta a quesito dell’ottobre 2013 è stato, inoltre, posto in evidenza che sussistono nell’ordinamento altre fattispecie analoghe alla mobilità e all’esodo incentivato come ad esempio le prestazioni erogate dal c.d. “Fondo esuberi” a favore dei dipendenti del settore del credito, così come anche previsto dall’Agenzia delle Entrate.

Di recente, poi, l’Agenzia delle Entrate, con Risposta a istanza d’interpello n. 330 dell’11 maggio 2021, richiamando anche le precedenti risposte a quesito della COVIP, ha espresso l’avviso che possa ricondursi alle ipotesi di riscatto parziale contemplate dall’art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. 252/2005 anche il riscatto della posizione individuale richiesto da coloro  che aderiscono all’accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 14, comma 3, del Decreto-legge 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 126/2020.

Detto articolo prevede la possibilità - in deroga al temporaneo blocco dei licenziamenti introdotto a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei riguardi dei datori di lavoro  che non hanno integralmente fruito dei previsti trattamenti di integrazione salariale ovvero dell’esonero dei contributi previdenziali - di un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle  organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a detto accordo. A tali lavoratori è comunque riconosciuta la c.d. NASpI.

Come rilevato dall’Agenzia, la disponibilità dei lavoratori a aderire all’accordo collettivo aziendale ex articolo 14, comma 3, del Decreto-legge 104/2020 non può essere considerata in modo avulso dal contesto della peculiare procedura attivata, volta a garantire cessazioni del rapporto di lavoro non traumatiche, anche con il riconoscimento di prestazioni di sostegno al reddito (NASpI), e volta, altresì, a gestire gli esuberi di personale, evitando licenziamenti collettivi.

Nel complesso, pur variando, a seconda della normativa di riferimento, i presupposti  legittimanti le varie forme di esodo incentivato sopra indicate e le forme di tutela assicurate ai lavoratori esodati, vi sono evidenti elementi di analogia tra le stesse che inducono a trattarle in modo omogeneo.
Si esprime, pertanto, l’avviso che anche nel caso di esodo anticipato collegato ad un contratto di espansione, di cui all’art. 41 del Decreto lgs. 148/2015, possa essere esercitata la facoltà di riscatto parziale prevista dall’art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. 252/2005.

Il Presidente