Risposta a quesito in merito all’istituzione di fondi interni da parte degli enti di cui ai decreti n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996

Categoria: 
Fonti istitutive e finanziamento
Fonti istitutive
Data: 
Novembre, 2010

 


(lettera inviata ad una Cassa di previdenza per liberi professionisti)

Si fa riferimento alla nota del ….. con la quale codesta Cassa ha posto taluni quesiti circa la portata applicativa dell’art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 252 del 2005 nonché circa la procedura di autorizzazione all’esercizio da seguire.

Con il primo quesito è stata chiesta conferma in merito alla possibilità per gli enti di cui all’art. 3, comma 1 lett. g) del d.lgs. n.252 del 2005 di istituire fondi pensione interni, alla luce del disposto dell’art. 4, comma 2 del d.lgs. n.252 del 2005, avuto anche presente quanto previsto dall’art. 5, comma 1, della l. n. 335 del 1995.

Al riguardo, si fa presente che la portata innovativa dell’art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 252 del 2005, recante parziale deroga all’art. 5, comma 1 della l. n. 335 del 1995, è stata evidenziata dalla COVIP nelle proprie Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, adottate con deliberazione del 28 giugno 2006. Nel paragrafo delle predette Direttive intitolato Costituzione dei fondi pensione e autorizzazione all’esercizio la Commissione ha, infatti, rilevato che per le forme pensionistiche promosse dagli enti di cui ai decreti n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 è da intendersi ammessa anche l’adozione della forma del patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito del medesimo ente, con gli effetti di cui all’art. 2117 del codice civile, gestito separatamente rispetto alle altre attività dell’ente.

Inoltre, un riconoscimento esplicito di tale possibilità è presente nel Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale n.79 del 15 maggio 2007, recante norme per l’individuazione dei requisiti degli esponenti dei fondi pensione. L’art. 1, comma 1 lett. b) del citato D.M. è difatti propriamente dedicato alle forme pensionistiche complementari costituite internamente agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.509, e 10 febbraio 1996, n. 103.

Sono, poi, chiesti chiarimenti in ordine alle regole di governance cui assoggettare una costituenda forma pensionistica istituita da codesta Cassa con la forma giuridica del patrimonio di destinazione e caratterizzata da contribuzione unilaterale a carico di lavoratori liberi professionisti.

Sul punto si fa presente che è da ritenersi legittima la soluzione interpretativa proposta. Per tale forma è, infatti, necessario provvedere alla sola nomina del responsabile, potendo coincidere gli organi di amministrazione e controllo con quelli propri della Cassa. Tale interpretazione, oltre a essere in generale in linea con le previsioni di cui all’art. 5 del d.lgs. n.252del 2005, trova inoltre conferma nell’art. 1, comma 1, lett. b ) del D.M. n. 79 del 2007. Per le forme costituite internamente agli enti di diritto privato di cui ai d.lgs. n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 il Decreto si limita infatti a richiedere unicamente la nomina del responsabile e a prescrivere, solo per questo, determinati requisiti. Ipotesi del tutto diversa è, invece, quella indicata nell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.M. n.79 del 2007, riferita alle forme pensionistiche istituite, tra l’altro, dagli enti di cui ai d.lgs. n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 nella forma dell’associazione o della fondazione.

Quanto infine alla procedura per l’autorizzazione di codesta Cassa all’esercizio di una forme pensionistica complementare istituita nella forma di fondo interno, si invita a prendere direttamente contatto con gli Uffici della scrivente Commissione ……., per l’individuazione degli opportuni adattamenti delle procedure descritte nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010.

Il Presidente