Risposta a quesito relativa all’adesione di soci lavoratori di cooperative

Categoria: 
Fonti istitutive e finanziamento
Fonti istitutive
Data: 
Maggio, 2019

 


(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla nota del …. con la quale codesto Fondo ha manifestato il proprio interesse ad accogliere le iscrizioni anche dei soci lavoratori di cooperative che svolgono la loro attività nella Regione e ha chiesto chiarimenti in ordine alla fonte istitutiva di riferimento di tali soggetti.

In particolare, codesto Fondo intende conoscere se sia possibile consentire l’adesione ai soci lavoratori di cooperative che siano rappresentate dai soggetti sottoscrittori degli accordi, di livello regionale, istitutivi del Fondo o integrativi degli stessi.

In caso di risposta affermativa, viene altresì chiesto se sia necessario includere espressamente nello Statuto, tra i destinatari del Fondo, la categoria dei soci lavoratori di cooperative, posto che al momento il relativo articolo statutario menziona solo i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati che svolgono l’attività nel territorio della Regione.

La questione si pone in quanto l’art. 3, comma 1, lett. e) del Decreto lgs. 252/2005 prevede, con espresso riferimento alla categoria dei soci lavoratori di cooperative, la seguente fonte istitutiva: accordi fra gli stessi soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute.

In proposito si fa presente che la disposizione in parola ha ripreso la corrispondente previsione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. c-bis, del Decreto lgs. 124/1993, la quale era stata introdotta dalla Legge 335/1995 e, cioè, in un momento in cui sussisteva una notevole incertezza circa la natura giuridica del rapporto esistente tra i predetti soggetti e le società cooperative. Il tema della qualificazione del rapporto tra società cooperative e soci lavoratori, come di lavoro subordinato ovvero meramente associativo, ha dato luogo, in passato, a un massiccio contenzioso e a contrapposti pronunciamenti della giurisprudenza e della dottrina.

La materia è stata successivamente regolata dalla Legge 142/2001 (recante Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore). In particolare l’art. 1, comma 3, della citata Legge ha chiarito la disciplina giuridica del rapporto che intercorre tra il socio lavoratore e la cooperativa, disponendo che al rapporto associativo si affianca un ulteriore rapporto di lavoro, il quale può assumere la forma del lavoro subordinato, del lavoro autonomo ovvero qualsiasi altra forma, ivi compresa quella della collaborazione coordinata e continuativa.

Per quanto riguarda la previdenza complementare, si ritiene che un effetto di tale Legge sia l’allargamento dell’ambito delle possibili fonti istitutive di fondi pensione riferiti a soci lavoratori di cooperative. Alla luce del quadro normativo attuale, è cioè da ritenersi che gli accordi tra soci lavoratori di cooperative promossi da associazioni nazionali di rappresentanza, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) del D.lgs. 252/2005, non siano più l’unica modalità ammessa dal sistema per dar vita ad una forma di previdenza complementare rivolta alla predetta categoria di soggetti.

A seconda della tipologia di rapporto di lavoro prescelto per il socio lavoratore (subordinato ovvero autonomo), sono infatti da intendersi altresì attivabili le fonti istitutive contemplate nelle altre lettere dell’art. 3, comma 1, del Decreto lgs. 252/2005 e riferibili ai lavoratori dipendenti o autonomi.

L’interpretazione prospettata è anche avvalorata in un passaggio della risposta ad interpello n. 34/2008 del Ministero del Lavoro, richiamata anche da codesto Fondo, nella quale è stato precisato che il TFR dei soci lavoratori di cooperative che fossero silenti dovrà essere destinato alla forma pensionistica prevista dalla contrattazione collettiva, anche territoriale…, così di fatto ammettendo la possibilità per tali soggetti di fonti istitutive non solo nazionali.

Le considerazioni esposte inducono poi a ritenere che non sia necessario integrare l’art. 3 dello Statuto che definisce i destinatari del Fondo, posto che la categoria dei soci lavoratori nel caso di specie, non ha una valenza autonoma, dovendo gli stessi appartenere, in base all’inquadramento contrattuale, a una delle tipologie contrattuali previste dall’art. 1, comma 3, della Legge 142/2001.

Il Presidente