Risposta a quesito relativo ai corsi professionalizzanti di cui all’art. 3 del D.M. n. 79 del 2007

Categoria: 
Organi di amministrazione e controllo - Responsabile
Requisiti di professionalità - situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità
Data: 
Marzo, 2010

 


(lettera inviata a una società)

Si fa riferimento alla nota del …………. con la quale codesta società ha posto un quesito in ordine alla previsione di cui all’art.3, comma 1 del D.M. n.79 del 2007.

Nello specifico, si evidenzia che dall’esame della norma richiamata emerge che gli elementi considerati essenziali ai fini della qualificazione del corso come professionalizzante sono il fatto che il corso sia promosso e organizzato da facoltà universitarie, che sia articolato su tutti i principali aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi attinenti alla previdenza complementare, che abbia durata almeno semestrale e numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 150 e che le lezioni siano affidate a docenti universitari ovvero ad esperti del settore, al fine di fornire conoscenze sia teoriche che pratico-operative e che vi sia una prova finale ad esito della quale viene rilasciata ai partecipanti un'attestazione in cui è certificata la rispondenza dell'attività espletata alle caratteristiche indicate dalla norma e la proficuità della partecipazione.

Nel contesto della norma, la collaborazione con enti ed organizzazioni operanti nell’ambito della previdenza complementare è, invece, considerata quale elemento del tutto eventuale e, comunque, non determinante per la qualificazione del corso come professionalizzante.

Pertanto, ai sensi della predetta normativa, possono considerarsi professionalizzanti solo i corsi istituiti da facoltà universitarie e, cioè, da università italiane, statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale. A queste Istituzioni compete la promozione e l’organizzazione di detti corsi, nonché ogni determinazione funzionale a garantire il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.

Conseguentemente, si ritengono rimesse alle predette Istituzioni Universitarie anche le opportune valutazioni circa la qualificazione e competenza degli enti con i quali stipulare, se del caso, accordi di collaborazione per l’espletamento dei corsi professionalizzanti, di cui all’art.3 del D.M. n.79 del 2007.

Il Presidente