Risposta a quesito relativo al riscatto parziale per cessazione dell’attività lavorativa e conseguente inoccupazione

Categoria: 
Prestazioni
Riscatti
Data: 
Luglio, 2015

 

 

 


(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)



Si fa riferimento alla nota del …, con la quale codesto Fondo ha chiesto chiarimenti circa la corretta applicazione della normativa di cui all’art. 14, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 252 del 2005, relativa al riscatto parziale per cessazione dell’attività lavorativa e conseguente inoccupazione.

Il quesito verte, in particolare, sulla documentazione da acquisire al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l’accesso al riscatto parziale, in presenza di una richiesta formulata da un iscritto che ha cessato il suo rapporto di lavoro in Italia e si è trasferito all’estero.

Preliminarmente si ritiene utile richiamare quanto già espresso dalla Commissione, nell’agosto 2008, in risposta ad un altro quesito. In tale occasione è stato in primo luogo osservato che, ai fini dell’art. 14 comma 2, lett. b), e c), del decreto n. 252 del 2005, assume rilievo la sussistenza dello status di disoccupato. Essenziale, ai fini del riconoscimento di detto status è che il soggetto risulti iscritto nelle liste dei disoccupati presso un Centro per l’Impiego.

Dal momento che  risulta demandata ai Centri per l’Impiego la funzione di accertamento dello stato di disoccupazione, nonché il riconoscimento dei casi di sospensione o di perdita dello stesso, è da ritenersi congrua l’acquisizione, nel caso di specie, di un certificato del Centro per l’impiego recante indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione e della permanenza del relativo status, unitamente ad idonea documentazione dalla quale risulti la data di cessazione del rapporto di lavoro (es. dimissioni).

Considerate le molteplici condizioni che possono dar luogo all’iscrizione, alla sospensione o alla cancellazione dalle liste di disoccupazione nonchè al proseguimento della percezione dei benefici collegati a questa condizione anche se residenti all’estero, si ritiene opportuno che il Fondo faccia affidamento sulle risultanze delle attestazioni rilasciate da detti Uffici, senza sostituirsi agli stessi mediante indagini e valutazioni autonome.

Il Presidente f.f.