Risposta a quesito relativo all’acquisizione dei requisiti di professionalità di cui all’art.2, comma 1, lett. g) del D.M. n.79/2007

Categoria: 
Organi di amministrazione e controllo - Responsabile
Requisiti di professionalità - situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità
Data: 
Giugno, 2010

 


(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla Vs. n nota del ......... con la quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alla normativa in materia di requisiti di professionalità di cui al D.M. n.79 del 15 maggio 2007.

La richiesta di parere riguarda, in particolare, il requisito di professionalità previsto dall’art.2, comma 1, lett. g) del citato D.M. n.79/2007, relativo all’aver svolto attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle del settore bancario, finanziario o assicurativo.

In base alla predetta normativa, tale requisito non può essere fatto valere in via autonoma, potendo essere utilizzato solo a condizione che la persona interessata abbia anche frequentato, in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina, uno dei corsi professionalizzanti regolati dal successivo art. 3. In ragione di ciò, codesto Fondo chiede, in primo luogo, di conoscere se la relativa esperienza professionale possa essere maturata anche contestualmente alla partecipazione al corso professionalizzante.

Sul punto si fa presente che la norma richiamata (articolo 2, comma 1, lett. g) del D.M. n. 79/2007) nulla dispone circa i tempi e le modalità con cui l’attività formativa debba realizzarsi rispetto al compimento dell’esperienza professionale prescritta; l’unico limite temporale indicato è costituito dall’aver frequentato il corso di formazione in un periodo non antecedente ai tre anni dalla nomina. Si ritiene, quindi, che non vi siano impedimenti al compimento del percorso formativo anche contestualmente allo svolgimento dell’attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo, che andrebbe ad integrare, unitamente alla formazione stessa, i requisiti che danno titolo alla nomina.

Quanto, poi, alla c.d. attività di carattere direttivo il Fondo pensione chiede se debba trattarsi o meno di incarichi dirigenziali. La questione ha già formato oggetto di precisazioni negli Orientamenti in ordine alla disciplina dell’incompatibilità ex art. 8, comma 8, DM Tesoro 703/1996 ed ai requisiti di professionalità ex art. 4, comma 2, DM Lavoro 211/1997, adottati dalla COVIP il 23 aprile 1998. Pur se riferite alla previgente disciplina sui requisiti di professionalità, le considerazioni formulate nel paragrafo 3 del citato documento, in merito alle caratteristiche concrete delle funzioni di carattere direttivo, possono considerarsi ancora utilizzabili ai fini dell’interpretazione dell’analoga previsione contenuta nel D.M. n.79 del 2007 e qui richiamabili.

Nei citati Orientamenti è stato precisato che la funzione di carattere direttivo non presuppone necessariamente la sussistenza della qualifica di dirigente. Laddove il soggetto non rivesta tale qualifica, si è chiarito che spetterà al fondo pensione valutare in maniera complessiva la qualifica ricoperta e le funzioni del soggetto per definire l’esistenza di funzioni di carattere direttivo. Pertanto, sarà opportuno che tale valutazione sia condotta con estrema attenzione, tenendo conto di elementi certi ed obiettivi quali l’effettiva direzione di settori aziendali, l’attribuzione di poteri di firma di atti di rilevanza esterna di contenuto significativo, un adeguato livello di autonomia e discrezionalità, e così via, anche in relazione alla tipologia di organizzazione imprenditoriale e alle dimensioni sia dell’azienda sia dell’eventuale settore affidato.

È inoltre chiesto se possa qualificarsi quale esercizio di attività di amministrazione o di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera a) l’aver ricoperto l’incarico di amministratore nel Fondo di Assistenza della medesima azienda, ente che persegue l’attuazione di forme di assistenza sanitaria e sociale in favore dei dipendenti della medesima azienda.

Ferma restando l’esigenza che ricorra anche l’ulteriore condizione di cui all’art.3 del D.M. 79/2007 (frequenza dei corsi professionalizzanti), si fa presente che l’essere componente di un consiglio di amministrazione di un ente potrebbe assumere rilievo, quale esercizio di attività di amministrazione, ai fini della sussistenza del requisito di professionalità di cui all’articolo 2, comma 1, lett. g) del D.M. 79/2007, unicamente nell’ipotesi in cui l’ente svolga attività imprenditoriale.

In presenza di enti che, come le associazioni e le fondazioni, non sono costituiti nella forma dell’impresa collettiva societaria, si dovrà pertanto attentamente considerare se l’attività svolta possa essere qualificata, ai sensi dell’art.2082 cod. civ., come attività d’impresa. Trattasi, peraltro, di valutazione che si intende rimessa alla competenza dell’organo di amministrazione del Fondo pensione, il quale deve compiere un’adeguata analisi delle caratteristiche dell’attività esercita dall’ente e delle modalità organizzative della stessa.

Infine, si rileva che nella nota citata è stata rappresentata l’intenzione del Fondo di farsi direttamente carico dei costi di iscrizione a un corso professionalizzante di due propri associati, interessati ad acquisire le competenze necessarie per poter essere candidabili alla carica di membro del consiglio di amministrazione. Al riguardo si reputa che, in linea generale, risulti improprio addossare alla totalità degli iscritti l’onere finalizzato a far acquisire ad alcuni soggetti, individuati dal consiglio di amministrazione, le predette competenze.

Il Presidente