Risposta a quesito relativo alle modalità di gestione di contribuzioni di pertinenza di una posizione individuale trasferita ad altro fondo pensione

Categoria: 
Fonti istitutive e finanziamento
Finanziamento
Data: 
Dicembre, 2017

 


(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla nota del … con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle modalità di gestione di un contributo di pertinenza di una posizione individuale trasferita ad altro fondo pensione.

Nello specifico codesto FONDO precisa di aver trasferito la posizione di un aderente ad un altro fondo a seguito dell’esercizio della relativa facoltà per perdita dei requisiti di partecipazione e di aver successivamente ricevuto un contributo a favore del lavoratore trasferito che presenta data di competenza e maturazione anteriore alla data di cessazione dei requisiti di partecipazione, risultando, pertanto, di pertinenza della posizione individuale già trasferita.

Viene poi riferito che, a seguito dell’avvenuto trasferimento di detto contributo al Fondo presso il quale l’aderente aveva trasferito la posizione (Fondo cessionario), quest’ultimo ha restituito la somma a codesto FONDO, eccependo il fatto che il lavoratore in questione non è più iscritto, e ha invitato codesto FONDO a restituire il contributo al soggetto che ha effettuato il versamento.

In proposito codesto FONDO rappresenta nella nota sopra indicata di non condividere la linea indicata dal Fondo cessionario, in quanto il trasferimento della posizione ha estinto il rapporto giuridico con l’aderente in favore del Fondo cessionario, il quale è diventato titolare del rapporto di previdenza complementare con l’aderente, inclusivo di tutte le pertinenze contributive, anche tardive, e dei conseguenti obblighi liquidativi. Né, secondo quanto rappresentato, è corretta la restituzione della somma al soggetto che l’ha versata, in quanto priverebbe il lavoratore di una sua legittima spettanza.

Infine, viene sottolineata l’impossibilità di liquidare al beneficiario il contributo tardivamente ricevuto, sia perché codesto FONDO non ha ricevuto dall’aderente alcun mandato in tal senso, sia perché non dispone delle necessarie informazioni per il corretto trattamento fiscale della contribuzione aggiuntiva.

In proposito, si condivide il presupposto di base, riferito nella richiesta di parere, secondo cui il contributo in parola è da imputare alla posizione individuale che a suo tempo è stata trasferita al Fondo cessionario e, in linea generale, si ritiene che spetti ai fondi cessionari la gestione delle ulteriori porzioni di posizione individuale, trattandosi di parte della più ampia posizione a suo tempo trasferita.

Nei casi, come quello in esame, in cui sia venuto meno anche il rapporto di partecipazione con il fondo cessionario, compete a quest’ultimo la liquidazione della contribuzione tardiva al proprio ex aderente, ove lo stesso abbia riscattato la posizione, o il trasferimento della stessa ad altro fondo cessionario, ove l’ex aderente abbia esercitato la facoltà di trasferimento.

Il Presidente