Risposta a quesito sui requisiti di professionalità

Categoria: 
Organi di amministrazione e controllo - Responsabile
Requisiti di professionalità - situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità
Data: 
Giugno, 2009

 


(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del …. con la quale codesto Fondo ha posto un quesito in merito alla normativa sui requisiti di professionalità contenuta nel D.M. n.79/2007.

In particolare, con riguardo alla previsioni dell’art. 2, comma 1, lettera g) di detto D.M., è stato chiesto di conoscere se la frequenza dei corsi professionalizzanti possa costituire, di per sé, condizione sufficiente per la sussistenza del relativo requisito di professionalità.

Nel caso, poi, in cui si ritenga che la frequenza dei corsi di formazione debba necessariamente accompagnarsi allo svolgimento delle attività contemplate nello stesso art. 2, comma 1, lettera g), codesto Fondo chiede se lo svolgimento di funzioni di direttore di …… possa integrare l’esperienza professionale prevista dalla citata lettera g).

In relazione alla prima questione segnalata, si fa presente che la sola frequenza dei corsi di formazione, disciplinati nel dettaglio all’art.3 del medesimo decreto n.79/2007, non può ritenersi sufficiente a conferire la professionalità richiesta, attesa la formulazione normativa della sopra citata lettera g).

Come risulta chiaramente dalla congiunzione purché, utilizzata nella disposizione in esame, la partecipazione ai corsi professionalizzanti in materia di previdenza complementare costituisce la condizione necessaria affinché l’esperienza professionale maturata presso le imprese e gli enti considerati nella lettera g) integri, nel complesso, la professionalità richiesta per ricoprire presso le forme pensionistiche complementari le cariche menzionate nell’art. 2, comma 1.

Pertanto, in sede di verifica dei requisiti di professionalità si dovrà aver cura di accertare sia l’effettivo svolgimento, per il periodo prescritto, delle attività professionali indicate nella predetta lettera, sia l’avvenuto svolgimento dei corsi professionalizzanti, di cui alla normativa di settore della previdenza complementare.

Quanto poi alla specifica valutazione richiesta, si fa presente che la sussistenza dei requisiti deve essere accertata direttamente dall’organo di amministrazione sulla base della documentazione acquisita e, ove ritenuto necessario, degli eventuali approfondimenti dallo stesso effettuati.

Ai fini di detto giudizio può, comunque, essere utile richiamare l’attenzione di codesto Fondo sulle indicazioni, di carattere generale, fornite dalla COVIP negli Orientamenti in ordine alla disciplina dell’incompatibilità ex art. 8, comma 8, DM Tesoro 703/1996 ed ai requisiti di professionalità ex art. 4, comma 2, DM Lavoro 211/1997, adottati il 23 aprile 1998.

Pur se riferite alla previgente disciplina sui requisiti di professionalità, le considerazioni formulate nel paragrafo 3 del citato documento, in merito alle caratteristiche concrete delle funzioni di carattere direttivo, possono considerarsi ancora attuali. Si richiama, dunque, la considerazione secondo la quale le … funzioni direttive si caratterizzano prevalentemente per l’attribuzione della direzione di uffici e per il conferimento della firma sociale, riferito ad atti di rilevanza esterna e di contenuto significativo..

Di interesse è anche la parte in cui è precisato che risulta necessario valutare le funzioni concretamente svolte dal soggetto. In tal senso, la direzione di un settore aziendale di rilevante importanza, il potere di rappresentanza della società, un adeguato livello di autonomia decisionale e di discrezionalità nell’individuazione ed attuazione degli obiettivi dell’impresa, possono essere tutti elementi da considerarsi significativi per la valutazione della professionalità. Si può quindi ritenere che, in assenza della qualifica di dirigente – la quale presuppone di per se stessa l’esistenza di un adeguato livello di professionalità – sarà necessario valutare in maniera complessiva la qualifica ricoperta e le funzioni del soggetto per definire l’esistenza di Funzioni di carattere direttivo. ……… Pertanto, sarà opportuno che tale valutazione sia condotta con estrema attenzione, tenendo conto di elementi certi ed obiettivi quali l’effettiva direzione di settori aziendali, l’attribuzione di poteri di firma di atti di rilevanza esterna di contenuto significativo, un adeguato livello di autonomia e discrezionalità, e così via, anche in relazione alla tipologia di organizzazione imprenditoriale e alle dimensioni sia dell’azienda sia dell’eventuale settore affidato..

Da ultimo, tenuto conto del tenore letterale della nota succitata, si ravvisa l’esigenza di chiarire due ulteriori profili.

In primo luogo si rileva che il quesito inerente l’interpretazione dell’art. 2, comma 1 lettera g), del D.M. n.79/2007 risulta formulato anche con riferimento ai componenti dell’organo di controllo del fondo pensione. In proposito si precisa che i requisiti di professionalità indicati nella lettera g) non riguardano i componenti degli organi di controllo, per i quali trova applicazione la specifica disciplina contenuta nel successivo comma 3 del medesimo articolo.

In merito ai corsi professionalizzanti occorre, infine, evidenziare che non risulta pertinente il richiamo, contenuto nella nota, ai corsi svolti in conformità al disposto dell’art. 13 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58. Nell’ambito della normativa sui requisiti di professionalità degli esponenti delle forme pensionistiche complementari assume, infatti, rilievo unicamente la frequenza degli specifici corsi professionalizzanti contemplati dall’art.3 del D.M. n.79/2007.

Il Presidente