Risposta a quesito sul conferimento al Fondo pensione del TFR pregresso

Categoria: 
Fonti istitutive e finanziamento
Finanziamento
Data: 
Maggio, 2014

 


(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla lettera del …, con la quale codesto Fondo ha posto un quesito in tema di conferimento a previdenza complementare del cosiddetto TFR pregresso. In particolare con la citata nota viene chiesto un parere circa la possibilità di devolvere, in accordo con l’azienda, al proprio Fondo pensione anche il TFR pregresso maturato dopo il 1° gennaio 2007.

In proposito si rileva che disposizioni in merito al TFR pregresso sono state dettate con la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007), la quale ha introdotto, nell’art. 23 del d.lgs. n. 252 del 2005, il comma 7-bis, al fine di definire le modalità di tassazione delle prestazioni di previdenza complementare relative a quote di TFR maturate in anni precedenti al 1° gennaio 2007 (ossia prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 252 del 2005) e devolute dopo detta data alla forma di previdenza complementare prescelta dal lavoratore.

Detta previsione, inserita tra le norme transitorie del d.lgs. n. 252 del 2005, presenta quindi una circoscritta valenza fiscale in quanto si limita a chiarire il regime di tassazione applicabile alle quote di TFR pregresso trasferite a previdenza complementare dopo l’entrata in vigore delle novità introdotte, anche sul piano della tassazione, dal citato d.lgs. n. 252 del 2005 qualora le stesse risultino maturate in data antecedente. Tali somme, in occasione dell’erogazione delle prestazioni, restano assoggettate ai diversi regimi fiscali in vigore nei periodi di maturazione del TFR consentito.

Si esprime pertanto l’avviso che la norma innanzi richiamata, espressamente riferita per le ragioni sopradette alle sole quote di TFR pregresso maturate entro il 31 dicembre 2006, non ponga preclusioni alla devoluzione a previdenza complementare anche del TFR pregresso maturato successivamente al 1° gennaio 2007.

Per le somme della specie non sussiste infatti la necessità di una specifica previsione, come quella del citato art. 23, comma 7-bis, in quanto si tratta di conferimenti comunque riferiti a somme maturate successivamente al 1° gennaio 2007, per le quali il relativo regime di tassazione è direttamente disciplinato dallo stesso d.lgs. n. 252 del 2005.

Qualora detto stock di TFR sia rimasto nella disponibilità dell’azienda, in quanto non obbligata al versamento al Fondo di Tesoreria INPS, si ritiene quindi che sia senz’altro possibile che lo stesso sia destinato alla previdenza complementare, previo accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro.

Riguardo, invece, al TFR accumulato in anni successivi al 1° gennaio 2007 che, per scelta esplicita dell’aderente, è stato mantenuto nel regime di cui all’art. 2120 c.c. e, trattandosi di azienda con almeno 50 addetti, è stato versato dal datore di lavoro al cosiddetto Fondo di Tesoreria INPS, si fa presente che la disciplina e il funzionamento del predetto Fondo è materia estranea ai compiti di vigilanza di questa Commissione.

Si informa comunque di aver interessato della questione i competenti Uffici dell’INPS, al fine di promuovere una riflessione sul tema e l’adozione di iniziative che, nell’ottica della rilevante finalità sociale della previdenza complementare, consentano ai lavoratori dipendenti di versare alla forma pensionistica complementare prescelta anche il TFR pregresso accantonato presso il Fondo di Tesoreria.

Il Presidente