Risposta a quesito sulla concessione di anticipazioni

Categoria: 
Prestazioni
Anticipazioni
Data: 
Novembre, 2006

 


(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)



Con nota del ...., codesto Fondo ha posto alcuni quesiti in merito alla concessione dell’anticipazione ad un iscritto per l’acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione. Codesto fondo domanda se possa essere riconosciuto il beneficio per acquisti effettuati prima della maturazione dell’anzianità utile e in caso affermativo se il lasso di tempo trascorso tra l’acquisto e la richiesta del beneficio (circa otto mesi) sia tale da non interrompere il nesso funzionale tra l’acquisto e le somme da erogare. Viene inoltre chiesto se sia preferibile disciplinare un termine di decadenza per l’esercizio del diritto oppure valutare di volta in volta le singole domande ricevute.

In merito, si rileva preliminarmente che, al di là dei quesiti posti da codesto fondo, l’acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell’iscritto non appare riconducibile ad alcuna delle fattispecie che, secondo l’art.7, comma 4, del d. lgs. n.124/1993, legittimano il conseguimento dell’anticipazione. Secondo tale articolo l’acquisto deve infatti riguardare unicamente la prima casa di abitazione dell’iscritto o dei suoi figli, nulla disponendosi in merito ad altri beni pur di pertinenza della stessa casa di abitazione.

Le causali individuate dalla legge sono sino ad ora tassative: l’art.7, comma 4, del d lgs. 124/1993 prevede infatti che al di là delle ipotesi legali non sono ammesse altre anticipazioni. D’altronde lo stesso Regolamento per l’erogazione delle anticipazioni di codesto fondo è coerente, quanto ai motivi per conseguire l’anticipo, alle disposizioni di legge, facendo esclusivo riferimento all’acquisto della prima casa di abitazione senza menzionare l’ipotesi di acquisto di pertinenze.

Nel contempo, va rilevato che tale principio di tassatività trova qualche apertura nel d. lgs. n.252/2005. L’art.11, comma 7, infatti, oltre alle ipotesi tipizzate di anticipazione per spese sanitarie e acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, prevede che le forme pensionistiche complementari possono concedere l’anticipazione (sino al 30 per cento della posizione) anche per ulteriori esigenze dell’aderente.

Alla luce di tale maggiore autonomia riconosciuta alle forme pensionistiche dal d. lgs. 252/2005, può pertanto ritenersi che, per il futuro, l’acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell’iscritto possa essere ricondotta, nei limiti di legge, alla predetta più generale fattispecie.

Per quanto possa occorrere, in merito alle questioni rappresentate, si evidenzia poi che la Commissione già negli Orientamenti dell’ottobre 2002 aveva ritenuto ammissibile la possibilità di conseguire anticipazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione effettuato prima della maturazione dell’anzianità utile, purché il periodo di tempo trascorso tra l’acquisto e la richiesta del beneficio non sia così lungo da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l’esigenza tutelata dalla norma. La relativa valutazione è in ogni caso rimessa al prudente apprezzamento di ciascun fondo, così come rientra nell’autonomia di ciascuna forma pensionistica disciplinare termini per l’esercizio del diritto rispetto al verificarsi dell’evento o valutare di volta in volta le singole fattispecie, in un’ottica, ovviamente, di parità di trattamento degli aderenti.

Il Presidente