Risposta a quesito sulla condizione di sostituto di imposta – Fondi ex esonerativi

Categoria: 
Prestazioni
Sostituto d'imposta
Data: 
Gennaio, 2014

 

 

 


(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla lettera del …, con la quale codesto Fondo ha chiesto chiarimenti sulla validità dell’art. … del proprio Statuto, relativo al pagamento della pensione da parte della Banca, quale sostituto d’imposta, a norma dell’art. 23 del DPR 29 marzo 1973 n. 600.

La previsione statutaria, su cui verte la questione, recepisce disposizioni legislative sulla previdenza dei dipendenti degli allora Enti pubblici creditizi, tra cui …, oggi …, in base alle quali la Banca, dal gennaio del 1991, eroga le prestazioni dell’INPS e del Fondo, operando altresì quale sostituto d’imposta.

Infatti, come rappresentato nella nota, con la legge n. 218 del 1990 gli Enti creditizi pubblici, tra cui la …, sono stati trasformati in S.p.A. Contestualmente è stata prevista anche la trasformazione dei relativi Fondi esonerativi, cui erano iscritti i pensionati e i dipendenti in servizio presso i predetti Enti, in Fondi integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS.

Il d.lgs. n. 357 del 1990 ha, poi, regolato gli aspetti previdenziali di tale trasformazione, disponendo, in particolare, l’iscrizione dal 1° gennaio 1991 dei pensionati e dei dipendenti dei predetti Enti creditizi in una Gestione speciale dell’INPS, il cui equilibrio finanziario è stato posto a carico dei datori di lavoro per venti anni, decorrenti dal 1° gennaio 1991, prevedendo, al termine di detto periodo, la soppressione della Gestione speciale, con conseguente trasferimento delle residue attività patrimoniali all’INPS.

In relazione a ciò, l’art. 6 del medesimo decreto ha anche previsto che il pagamento del trattamento pensionistico complessivo, risultante dalla somma della quota a carico della Gestione speciale e della prestazione di previdenza complementare, fosse effettuato dagli Enti creditizi trasformati in S.p.A. per conto dell’INPS, previa stipulazione di apposita convenzione, e che gli stessi Enti operassero in qualità di sostituti d’imposta, a norma dell’art. 23 del DPR n. 600 del 1973.

Di fatto, per un periodo di venti anni, gli Enti creditizi hanno continuato a pagare le quote di previdenza obbligatoria e quelle di previdenza complementare, facendosi carico anche di tutti gli adempimenti di carattere fiscale, di norma gravanti sui sostituti d’imposta.

Ciò premesso, codesto Fondo evidenzia che, in conformità a tali previsioni normative, dal 1° gennaio 1991 la Banca è diventata ente erogatore e sostituto d’imposta sia per conto dell’INPS sia per conto dello stesso Fondo.

Tuttavia, dal …, una volta scaduto il periodo ventennale di operatività della Gestione speciale ed espletate le attività tecnico-amministrative connesse alla sua soppressione – come definite dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 dicembre 2012 – l’INPS ha iniziato a erogare direttamente la prestazione pensionistica di propria competenza, fatta eccezione per un numero limitato di pensionati, rimasti provvisoriamente ancora in carico alla Banca in attesa del calcolo definitivo della prestazione da parte dell’INPS.

Atteso quanto sopra, codesto Fondo si interroga sulla legittimità, successivamente alla soppressione della Gestione speciale, della norma statutaria in base alla quale la Banca è sostituto d’imposta nell’erogazione della prestazione di previdenza complementare.

In proposito si ritiene che la normativa specifica di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 357 del 1990, che attribuisce agli Enti creditizi trasformati in S.p.A. la funzione di erogare le prestazioni di previdenza complementare e di agire come sostituti d’imposta, cessi di produrre effetti allorché a seguito dell’avvenuta soppressione della Gestione speciale AGO venga anche meno l’erogazione delle prestazioni di base da parte dei predetti Enti.

Una volta avvenuto il passaggio all’INPS delle incombenze inerenti alla quota di previdenza di base, trovano così applicazione nei confronti di codesto Fondo le norme sul pagamento delle prestazioni contenute nel d.lgs. n. 252 del 2005 e, in particolare, l’art. 11, comma 6, del suddetto decreto, che individua coloro che operano in qualità di sostituti d’imposta nei casi di erogazione delle prestazioni in forma di capitale e in forma di rendita.

In base alla norma di settore sopra citata, gli stessi fondi pensione sono tenuti ad applicare le ritenute fiscali per le liquidazioni in capitale, mentre per le prestazioni in forma periodica i sostituti d’imposta sono individuati nei soggetti eroganti, e quindi, negli stessi fondi pensione in caso di erogazione diretta delle prestazioni, ovvero nelle compagnie di assicurazione in caso di erogazione in forma convenzionata.

Ciò comporta l’esigenza di modificare la previsione statutaria di codesto Fondo, che individua nella Banca il sostituto d’imposta.

Tenuto conto, tuttavia, che al momento residua un numero limitato di situazioni in cui la Banca continua a erogare la pensione di primo pilastro, oltre a quella integrativa, si reputa che, limitatamente a dette situazioni, la Banca possa continuare ad assumere anche il ruolo di sostituto d’imposta per le quote di previdenza complementare. Detta situazione potrà essere rappresentata nello Statuto in un’apposita norma transitoria.

Il Presidente f.f.