Risposta a quesito in tema di anticipazioni agli associati che hanno perso i requisiti di partecipazione e che hanno optato per il mantenimento della posizione presso il fondo

Categoria: 
Prestazioni
Anticipazioni
Data: 
Novembre, 2008

 


(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del …….. con la quale codesto Fondo ha posto un quesito in merito alla possibilità di richiedere un’anticipazione da parte di quegli associati che hanno perso i requisiti di partecipazione, avendo lasciato l’azienda, ed hanno optato per il mantenimento della posizione nel Fondo, senza versamento di ulteriori contributi.

In particolare, il Fondo specifica di avere una richiesta in tal senso formulata da un ex dirigente che, avendo maturato le anzianità necessarie, vorrebbe avvalersi dell’anticipo di cui all’art. 11, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 252/2005 (acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli).

Al riguardo, si rileva che l’aderente conserva la qualifica di iscritto ad una forma pensionistica complementare anche se, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, opta per il permanere della sua posizione individuale presso la forma pensionistica complementare; lo stesso può, dunque, esercitare tutte le opzioni previste dalla normativa.

Situazione analoga a quella oggetto del quesito è quella dell’aderente che opta per il mantenimento della posizione individuale in caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. Come precisato negli Orientamenti in tema di prestazioni del 30 maggio 2007 e, da ultimo, negli Orientamenti del 6 novembre u.s. in tema di permanenza oltre la maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica complementare, l’aderente resta in ogni caso iscritto alla forma pensionistica e, quindi, può sempre chiedere l’erogazione delle anticipazioni fino al momento di effettiva fruizione delle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare, se si trova nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 7 del decreto.

Quanto sopra vale, dunque, sia nel caso in cui l’aderente abbia maturato i requisiti per la prestazione pensionistica complementare di cui all’articolo 11, comma 2 del medesimo decreto, sia nel caso in cui abbia perso i requisiti di partecipazione e abbia titolo per usufruire delle prestazione di cui all’articolo 14, commi 2 o 5 del d.lgs. n. 252/2005.

Nessun rilievo, inoltre, può attribuirsi al fatto che l’aderente non versi ulteriori contributi alla forma pensionistica complementare durante la fase di permanenza presso la stessa. Tale situazione può essere, infatti, paragonata a quella dell’iscritto attivo che sospende temporaneamente la contribuzione ad una forma pensionistica complementare, il quale conserva la titolarità di tutte le prerogative contemplate dalla disciplina della previdenza complementare a favore degli iscritti.

Il Presidente f.f.