Risposta a quesito in tema di riscatto della posizione individuale da parte dei fiscalmente a carico

Categoria: 
Tipologie di aderenti
Soggetti fiscalmente a carico
Data: 
Febbraio, 2021

 

(lettera inviata a un’associazione di categoria)

 

Si fa riferimento alla nota del …, con la quale codesta Associazione ha posto un quesito in tema di riscatto della posizione individuale da parte degli aderenti fiscalmente a carico che non svolgano un’attività lavorativa.

In particolare, viene chiesto se possa integrare la fattispecie di perdita dei requisiti di partecipazione la situazione in cui un aderente fiscalmente a carico, privo di un’attività lavorativa, si trasferisca a vivere all’estero (o in una regione diversa rispetto a quella della forma pensionistica territoriale).

Tale fenomeno, come evidenziato nella nota, si verifica frequentemente allorché i lavoratori stranieri, dopo un periodo di lavoro in Italia, rientrano nel paese di origine con le proprie famiglie (o cambino regione di residenza).

A fronte di tali situazioni, codesta Associazione evidenzia che ove non si consentisse il riscatto delle posizioni individuali attivate a favore del coniuge o de figli fiscalmente a carico, le stesse resterebbero “bloccate” presso la forma pensionistica complementare.

Secondo codesta Associazione l’interpretazione sopra prospettata terrebbe anche conto del fatto che, come rilevato dalla COVIP negli “Orientamenti interpretativi in materia di riscatto della posizione individuale ex articolo 14, comma 5, del Decreto Legislativo n. 252/2005” del 17 settembre 2009, per la qualificazione della situazione di perdita dei requisiti di partecipazione, vanno esaminati non solo i profili di carattere formale, ma anche quelli di carattere sostanziale.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che la COVIP, nelle risposte a quesito di aprile 2009, di novembre 2013 e di novembre 2018, ha sottolineato che l’iscrizione del soggetto fiscalmente a carico, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia rispetto a quella dell’aderente principale.

Sulla base di tale premessa, sono state poi fornite varie indicazioni in ordine alle prerogative esercitabili da tali soggetti; ciò, nel rispetto della normativa di settore, di cui al Decreto lgs. 252/2005, le cui previsioni sono incardinate sulla figura tipo dell’aderente-lavoratore.

Circa i riscatti disciplinati dall’art. 14, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005, è stato messo in evidenza che i fiscalmente a carico potrebbero anche essere dei lavoratori e venirsi a trovare in una delle situazioni che legittimano il riscatto ex art. 14, comma 2, lett. b) e c), per le vicende del rapporto di lavoro ivi contemplate (inoccupazione, cassa integrazione, mobilità, riduzione della capacità lavorativa).

In merito, poi, alla fattispecie di riscatto regolata dall’art. 14, comma 5, del Decreto lgs. 252/2005, è stato precisato che non è da ritenersi consentito all’aderente fiscalmente a carico di esercitare il riscatto della propria posizione a causa della perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione del c.d. aderente principale che abbia cessato la sua attività lavorativa.

Fermo restando quanto sopra, si fa presente che la norma da ultimo richiamata ha formato oggetto di recenti modifiche, per effetto dell’art. 1, comma 38, lett. c), n. 2, della Legge 124/2017, rendendo possibile tale tipologia di riscatto, oltre che per le adesioni collettive, anche per quelle individuali.

In ordine all’applicazione di tale novità normativa anche alle adesioni individuali, con Circolare COVIP del 26 ottobre 2017, prot. n. 5027 è stato chiarito che detta facoltà è da riconoscersi ai soli aderenti su base individuale i quali si siano debitamente qualificati come lavoratori in fase di adesione, o in un momento successivo, e che abbiano poi perso tale status.

È, quindi, necessario dimostrare la perdita dello status di lavoratore per poter fruire, quali aderenti su base individuale, del predetto riscatto. Il semplice trasferimento all’estero degli aderenti su base individuale non è ragione sufficiente per poter attivare un’istanza di riscatto ai sensi della norma sopra richiamata.

Alla luce del quadro normativo di riferimento, si ritiene che il caso rappresentato da codesta Associazione non integri, da un punto di vista formale e sostanziale, una situazione di cessazione dei requisiti di partecipazione.

Sotto il profilo formale, il trasferimento all’estero del soggetto fiscalmente a carico, o in una regione diversa da quella di riferimento della forma pensionistica territoriale, non rientra tra le cause di riscatto contemplate dall’art. 14 del Decreto 252/2005. Dette cause sono legate, come sopra ricordato, a specifiche vicende del rapporto di lavoro che non ricorrono nel caso di specie.

L’eventuale ammissione dell’ipotesi di riscatto prospettata da codesta Associazione - normativamente non prevista - contrasterebbe pertanto con la volontà del Legislatore di circoscrivere le ipotesi di possibile uscita dal sistema, prevedendo il riscatto come rimedio eccezionale a fronte di situazioni particolari e circoscritte. A tale indirizzo occorre infatti necessariamente attenersi anche nell’individuazione delle casistiche rientranti nella disciplina dei riscatti di cui all’art. 14, comma 5, del Decreto lgs. 252/2005.

Sotto il profilo sostanziale, inoltre, si ha presente che la posizione di previdenza complementare del fiscalmente a carico non subisce necessariamente variazioni in caso di trasferimento all’estero della famiglia di appartenenza, in quanto la stessa potrà in linea di principio continuare ad essere incrementata con contribuzioni volontarie del genitore (o del coniuge). Né può ritenersi che costituisca causa legittimante del riscatto il mero venire meno, se del caso, delle agevolazioni fiscali in capo al soggetto versante i contributi alla forma pensionistica complementare.

Da ultimo, si fa presente che tale linea non contrasta con gli Orientamenti COVIP del 17 settembre 2009, citati da codesta Associazione. Con detti Orientamenti, aventi per oggetto le adesioni collettive, non si è inteso infatti consentire, tramite il richiamo di profili sostanziali, un’estensione delle ipotesi di riscatto rispetto a quelle formalmente ammesse ma, al contrario, in conformità con lo spirito della vigente normativa in materia di previdenza complementare, si è espresso l’avviso che non può ritenersi realizzata una perdita dei requisiti di partecipazione qualora nulla sia cambiato, da un punto di vista sostanziale, per i soggetti iscritti ad una forma pensionistica collettiva, i quali possono proseguire senza soluzione di continuità la propria partecipazione attiva alla forma pensionistica di appartenenza.

Il Presidente