Risposta a quesito in tema di trattamento di posizioni prescritte presso forme pensionistiche individuali e collettive

Categoria: 
Prestazioni
Riscatto per premorienza
Data: 
Aprile, 2023

(Lettera inviata ad una società istitutrice di un PIP)

Si fa riferimento alla richiesta di parere avanzata con nota del … , con la quale sono stati chiesti chiarimenti circa l’applicazione, da parte di una forma pensionistica individuale, dell’art. 14, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005, in tema di premorienza.

Nello specifico, è stato chiesto di conoscere come comportarsi in relazione alle posizioni cc.dd. “prescritte” e, cioè, rispetto a quelle posizioni individuali per le quali - a fronte del decesso dell’aderente - nessuna richiesta di riscatto sia stata avanzata prima della prescrizione del relativo diritto.

Al riguardo, attesa la mancata adozione del DM Lavoro previsto dall’art. 14, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005, che avrebbe dovuto definire le modalità di devoluzione a finalità sociali di dette posizioni, codesta Società si è interrogata sulla possibilità di equiparare il trattamento delle posizioni “prescritte” presso le forme pensionistiche complementari individuali a quelle collettive.

La questione si pone dal momento che il Decreto lgs. 252/2005 detta una disciplina differenziata, in materia di premorienza, circa le posizioni non riscattate da parte dei soggetti a ciò legittimati. Mentre per le forme pensionistiche collettive se ne prevede l’acquisizione da parte dello stesso fondo pensione, per le forme pensionistiche individuali si prevede la loro devoluzione a finalità sociali, da definirsi con apposito decreto al momento non ancora adottato.

Quanto alle forme pensionistiche collettive va inoltre ricordato che, come chiarito da COVIP in una risposta a quesito del 2016, l’acquisizione delle predette posizioni da parte del fondo dà luogo all’accrescimento della posizione degli altri iscritti. E, quindi, non è il fondo in sé a beneficiarne, ma se ne avvantaggia l’intera compagine degli aderenti.

Circa, invece, le forme pensionistiche individuali, caratterizzate dall’assenza di un bacino di collettività negozialmente definito, il legislatore ha ritenuto, come sopra ricordato, che la devoluzione avvenga a vantaggio di utilità sociali, salvo poi disporre che le relative modalità di devoluzione sono stabilite da apposito decreto ministeriale.

Indipendentemente dall’adozione della normativa ministeriale succitata, risulta, comunque, chiara la volontà del legislatore di non riconoscere alle società istitutrici di forme pensionistiche complementari individuali il diritto di incamerare le posizioni individuali in parola che non fossero state riscattate nei termini di legge.

Si ritiene, pertanto, coerente con le finalità sociali prefigurate dal legislatore, in assenza della prevista normativa ministeriale, applicare un trattamento omogeneo a quello proprio delle forme pensionistiche collettive e ritenere, quindi, che le posizioni “prescritte” presso una forma pensionistica individuale accrescano il patrimonio degli altri aderenti e non del soggetto istitutore.

Con l’occasione, si reputa utile richiamare l’attenzione su quanto già evidenziato nella sopra richiamata risposta a quesito circa l’opportunità che in caso di acquisizione della notizia del decesso dell’iscritto, siano adottati, ove possibile, comportamenti tendenzialmente volti alla salvaguardia dell’utilità altrui, consistenti nell’informare per tempo gli eredi e i beneficiari designati dell’esistenza del credito, avvisandoli del termine di prescrizione del loro diritto.

Il Presidente f.f.