Risposta a quesito in tema di validità degli attestati di frequenza di corsi professionalizzanti iniziati sotto la vigenza del DM Lavoro 79/2007 e conclusi dopo l’entrata in vigore del DM Lavoro 108/2020

Categoria: 
Requisiti di professionalità - situazioni di ineleggibilità
Data: 
Luglio, 2022

(Lettera inviata a un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla richiesta di parere avanzata con nota del ..., con la quale sono stati chiesti chiarimenti sulla validità degli attestati di frequenza dei corsi professionalizzanti avviati nella vigenza del DM Lavoro 79/2007 e conclusi dopo l’entrata in vigore del DM Lavoro 108/2020, ai fini della verifica della ricorrenza del requisito di professionalità di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), del DM Lavoro 108/2020.

Il quesito è posto considerato che il DM Lavoro 108/2020, all’art. 3, comma 1, lett. b), ha innovato rispetto al DM Lavoro 79/2007, in quanto ha raddoppiato la durata dei corsi professionalizzanti e il numero totale di ore di insegnamento.

Al riguardo, codesto FONDO osserva preliminarmente che il nuovo DM Lavoro difetta di una disposizione di carattere intertemporale applicabile alla fattispecie oggetto del quesito. La norma transitoria recata dal DM Lavoro 108/2020, all’art. 9, comma 2, riguarda, infatti, unicamente i consiglieri già in carica alla data di entrata in vigore del DM Lavoro 108/2020, in possesso quindi dei requisiti di cui al DM Lavoro 79/2007, ai quali è stato consentito di proseguire per il mandato residuo anche nel caso in cui non fossero in possesso dei nuovi requisiti di professionalità introdotti dal DM Lavoro 108/2020.

È, inoltre, rilevato che la fattispecie rappresentata nel quesito presenta profili di novità sui quali la COVIP non si è sin qui pronunciata. Ciò in quanto nella risposta a quesito di dicembre 2020 è stata esaminata una diversa situazione e, cioè, quella degli attestati conseguiti prima dell’entrata in vigore del DM Lavoro 108/2020 (19 settembre 2020), rispetto ai quali è stato precisato che agli stessi continua ad applicarsi il DM Lavoro 79/2007.

Premesso quanto sopra, il FONDO chiede conferma circa la validità degli attestati relativi ai corsi in parola - svoltisi come detto a cavallo tra i due DM Lavoro - ritenendo che a tutela del legittimo affidamento dei partecipanti ai corsi stessi si debba considerare gli stessi rientranti, per il principio tempus regit actum, nella disciplina dettata dal DM Lavoro 79/2007 essendo stati avviati prima dell’entrata in vigore del DM Lavoro 108/2020. Conseguentemente, secondo il FONDO, detto Decreto sarebbe applicabile ai soli corsi avviati dopo tale data, alla luce del principio di irretroattività di cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. preleggi).

In proposito, si osserva che la casistica in esame riguarda una fattispecie complessa a formazione progressiva, rappresentata da un corso professionalizzante in itinere alla data di entrata in vigore del DM Lavoro 108/2020, che è stato organizzato e che si è tenuto nel pieno rispetto della normativa previgente. L’attestato rilasciato a valle di tale percorso sancisce, pertanto, l’avvenuto completamente di tale fase di formazione secondo la disciplina in vigore al momento del suo avvio.

Ciò precisato, si ritiene che l’applicazione a tale fattispecie della sopravvenuta normativa ministeriale non sarebbe coerente con quanto sancito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che non consente l’applicazione retroattiva delle norme sopravvenute quando ciò contrasti con i principi di ragionevolezza e di affidamento dei consociati nella certezza dell’ordinamento giuridico (ex plurimis, sentenza 2 aprile 2014, n. 69).

Del resto, è da considerare che lo stesso DM Lavoro 108/2020, all’art. 9, comma 2, esprime, a prescindere dalla specifica fattispecie disciplinata da tale disposizione, un principio di diritto intertemporale volto ad assicurare il legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche e la parità di trattamento tra situazioni omogenee.

Ad avviso della scrivente Autorità, tale principio va applicato anche nei riguardi di coloro che, indipendentemente dalla loro volontà, si sono trovati a terminare il corso nella vigenza del DM Lavoro 108/2020. 

Si ha, infatti, presente che per il principio di irretroattività, di cui al succitato art. 11 delle preleggi, “la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso” (Cass., sentenza 14 febbraio 2017, n. 3845).

Da ultimo si osserva - ad ulteriore conferma della validità degli attestati di cui sopra - che nessuna previsione del DM 108/2020 prevede l’obbligo, per coloro che alla data della sua entrata in vigore stavano già svolgendo il corso professionalizzante in parola, di seguire un corso integrativo e di acquisire un certificato supplementare.

Il Presidente