Risposte a quesiti interpretativi circa la nuova disciplina recata dal decreto n. 252/2005

Categoria: 
Quesiti vari
Decreto 252/2005
Data: 
Gennaio, 2007

(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla Vs. nota del …………. con la quale sono stati posti una serie di quesiti interpretativi circa la nuova disciplina recata dal decreto n. 252/2005 e lo schema di statuto COVIP.

In merito al 1° quesito si reputa che, con riguardo alle domande di adesione prevenute entro il 31 dicembre 2006, si debba in ogni caso fare riferimento, al fine dell’individuazione della disciplina applicabile, al momento di manifestazione della volontà da parte del lavoratore, sicché se tale manifestazione di volontà è stata formalmente espressa entro il 31 dicembre 2006, la disciplina legale da prendere in considerazione debba essere quella a tale data vigente e, quindi, ancora quella derivante dal decreto legislativo n. 124/1993.

Circa il 2° quesito, si fa presente che la normativa non disciplina le modalità con le quali il datore di lavoro deve effettuare, per le adesioni intervenute nel primo semestre del 2007, la trattenuta dei contributi dei lavoratori, nelle more del successivo inoltro alla forma pensionistica prescelta. Tale profilo non risulta regolato neanche nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all’articolo 1, comma 765 della legge n. 296/2006, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Tenuto conto che il versamento alla forma pensionistica sarà effettuato solo a decorrere dal 1° luglio 2007, si reputa che, in difetto di indicazioni normative, la trattenuta debba essere effettuata secondo gli accordi intercorsi tra il datore di lavoro e lavoratore, anche in sede di contrattazione collettiva, avuto comunque riguardo in via prioritaria all’esigenza di tutela dell’interesse dei lavoratori.

Quanto, invece, alla problematica inerente la rivalutazione del TFR da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007, è da evidenziare che l’articolo 1, comma 2, del sopra citato decreto precisa che la rivalutazione “va effettuata “secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso di incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di adesione e il 30 giugno 2007”.

Con riguardo al 3° quesito, si fa presente che anche tale aspetto risulta chiarito nell’ambito del sopra citato decreto. L’articolo 1 del decreto, nonché la sezione 2 del modello TFR 1 trovano applicazione anche nei riguardi dei lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 e già iscritti a ……….. e che versano già una quota di TFR allo stesso. Anche per costoro, dunque, il residuo TFR conferito esplicitamente nel primo semestre 2007, resterà ai datori di lavoro fino a giugno 2007, potendo essere versato al Fondo solo a partire dal 1° luglio 2007.

Circa, poi, al 4° quesito, è da considerare che il sopra citato decreto precisa che il TFR da conferire è quello decorrente dal periodo di paga in corso al momento di sottoscrizione del modulo relativo al conferimento esplicito, a prescindere dunque dalla decorrenza delle adesioni e dei contributi statutariamente previsti.

Infine, con riferimento all’ultimo quesito, si ha presente che il primo organo di amministrazione di un fondo negoziale viene nominato direttamente in sede di atto costitutivo (in base all’articolo 5, comma 1 del decreto 124/93, ora articolo 5, comma 1 del decreto 252/2005) e dura in carica per un periodo limitato (di norma non superiore all’anno), fino all’insediamento dell’organo di amministrazione di origine elettiva. La limitazione del numero di mandati del consiglio di amministrazione, indicata nello schema di statuto COVIP all’articolo 18, comma 5, non è, pertanto, da intendersi riferita anche a detto primo incarico, del tutto peculiare e di durata ridotta, ma solo ai mandati decorrenti dall’elezione del primo organo di amministrazione.

Il Presidente