Sostituzione di componenti il consiglio di amministrazione

Categoria: 
Organi di amministrazione e controllo - Responsabile
Requisiti di professionalità - situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità
Data: 
Novembre, 2008

 


(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla nota del ………. u. s. con la quale codesto Fondo ha chiesto un chiarimento in merito alla normativa da prendere in considerazione per effettuare la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità, in caso di sostituzione di un consigliere di amministrazione che ha preannunciato le sue prossime dimissioni.

In particolare, si ha presente che, ai fini di tale sostituzione, il Fondo dovrebbe ora attingere alla lista di nominativi formata in occasione dell’ultima elezione dei componenti del consiglio di amministrazione, tenutasi nel novembre 2006. In tale sede, infatti, erano stati già individuati, come previsto dallo statuto, coloro che avrebbero potuto in seguito subentrare in sostituzione degli amministratori eventualmente cessati dall’incarico per qualsiasi motivo.

A ciascun consigliere eletto in rappresentanza dei lavoratori era stato, cioè, collegato un candidato supplente, mentre per i consiglieri nominati in rappresentanza delle imprese era stato formato un elenco di nominativi a cui fare rinvio per le nomine successive, secondo l’ordine di lista, salvo diversa designazione da parte dell’azienda interessata.

Inoltre, i nominativi inclusi in queste liste erano stati prescelti nel rispetto della normativa sui requisiti di onorabilità e professionalità allora in vigore, ovvero del D.M. n. 211/1997. All’atto della presentazione delle liste per l’elezione del consiglio di amministrazione i candidati avevano, infatti, dichiarato di trovarsi nelle condizioni prescritte dalla predetta normativa.

Detta normativa, ad avviso di codesto Fondo, dovrebbe continuare ad operare per tutte le sostituzioni che venissero effettuate, sulla scorta degli automatismi statutari, mediante nominativi inseriti nelle liste formate in occasione di detta Assemblea, ancorché sia nel frattempo mutato il quadro normativo di riferimento.

Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare che le disposizioni pregresse sui requisiti dei consiglieri e sindaci, contenute nel D.M. n. 211/1997, sono state espressamente abrogate dall’articolo 8 comma 1 del D.M. n. 79 del 15 maggio 2007, pubblicato sulla G.U. del 22 giugno 2007. Le norme abrogate (articoli. 4, 7 e 14 del D.M. n. 211/1997) non possono, pertanto, continuare a produrre effetti giuridici al di fuori di un’esplicita previsione normativa.

L’unica eccezione contemplata nel decreto è quella di cui al successivo comma 2 dell’articolo 8, che consente la prosecuzione del mandato residuo per coloro che, essendo in carica al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa, siano in possesso di uno dei requisiti di professionalità contemplati dal Decreto n. 211/1997 e non più ammessi dal Decreto n. 79/2007.

Questa fattispecie, però, non corrisponde all’ipotesi rappresentata dal Fondo, considerato che la deroga è ammessa solo nei riguardi di coloro che, alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto, fossero già stati nominati e avessero già assunto il relativo incarico. Non possono essere, infatti, considerati tali quei soggetti che, sotto la vigenza della precedente normativa, sono stati soltanto individuati dall’Assemblea come possibili supplenti di consiglieri eletti.

L’attivazione oggi della procedura di sostituzione di consiglieri dimissionari e la conseguente nomina dei sostituti non potrà prescindere, in difetto di una disposizione derogatoria applicabile al caso di specie, dal rispetto integrale della normativa nel frattempo sopravvenuta. La verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità del nuovo consigliere di amministrazione dovrà essere, quindi, effettuata sulla scorta della normativa attualmente vigente, ovvero il D.M. 79/2007.

Il Presidente f.f.