Informazioni di base sulla previdenza complementare

La previdenza complementare è il sistema di previdenza privata che consente di integrare la pensione obbligatoria (o pensione di base) con versamenti volontari. Si fonda su una molteplicità di forme pensionistiche (fondi pensione) che raccolgono il risparmio previdenziale degli iscritti e lo valorizzano attraverso i rendimenti ottenuti investendolo sui mercati finanziari.

Chiunque intenda costruirsi una pensione complementare, indipendentemente dall’attività svolta, può aderire a un fondo pensione. L’adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria.

È possibile costruirsi una pensione complementare mediante l’adesione ad una delle forme pensionistiche complementari – fondi pensione negoziali (chiusi), fondi pensione aperti, piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP), fondi pensione preesistenti. I fondi pensione sono vigilati dalla COVIP, l’Autorità di vigilanza preposta al controllo del settore.

Il fondo pensione negoziale è una forma di previdenza complementare rivolta ai lavoratori dipendenti privati o pubblici costituito in base all’iniziativa delle parti sociali mediante accordi collettivi a qualunque livello, nonché per effetto di regolamenti aziendali o di accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti promossi dai sindacati o dalle associazioni di rilievo almeno regionale. E’ aperto all’adesione dei lavoratori appartenenti a imprese, gruppi di imprese o enti, settori o categorie, comparti o raggruppamenti per i quali trova applicazione l’accordo istitutivo. Per i lavoratori dipendenti, gli accordi collettivi e i regolamenti aziendali individuano la misura minima del contributo del datore di lavoro e dei lavoratori.

Il fondo pensione aperto è una forma pensionistica istituita da banche, SGR, imprese d’investimento e imprese di assicurazione rivolta, in linea di principio, a tutti. Possono aderire a tali fondi anche soggetti che non svolgono attività lavorativa. L’adesione è consentita su base individuale ovvero su base collettiva, in quest’ultimo caso è previsto il contributo del datore di lavoro e, nella prevalenza dei casi, anche il versamento del TFR. I fondi pensione aperti sono istituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, con delibera dell’organo di amministrazione della società.

Il fondo pensione preesistente è una forma di previdenza complementare che risulta già istituita alla data del 15 novembre 1992 ed è destinata a specifici ambiti di lavoratori dipendenti individuati dai contratti o accordi collettivi anche aziendali o interaziendali. L’adesione avviene su base collettiva e viene di solito previsto un contributo del datore di lavoro. Sono denominati “autonomi” quelli dotati di soggettività giuridica e “interni” quelli costituiti Sono denominati “autonomi” quelli dotati di soggettività giuridica e “interni” quelli costituiti come posta di bilancio o patrimonio di destinazione all’interno di banche, imprese di assicurazione o altri enti e società.

Il PIP (Piano individuale pensionistico) è una forma pensionistica complementare realizzata attraverso un contratto di assicurazione sulla vita a cui è possibile aderire solo su base individuale indipendentemente dall’attività lavorativa. Il PIP non può essere destinatario di conferimento del TFR per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (o con modalità tacite per i lavoratori dipendenti del settore privato).
I PIP sono costituiti sotto forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello della compagnia che li istituisce in quanto è destinato esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti; non può essere utilizzato per soddisfare i diritti vantati dai creditori della società.
Sono denominati PIP “nuovi” i PIP conformi al Decreto lgs. 252/2005 e iscritti all’Albo tenuto dalla COVIP. I PIP “vecchi” sono relativi a contratti stipulati fino al 31 dicembre 2006 per i quali l’impresa di assicurazione non abbia provveduto agli adeguamenti previsti dal Decreto lgs. 252/2005 e, pertanto, non possono raccogliere nuove adesioni.

La posizione individuale (o conto individuale) corrisponde all’ammontare dei contributi versati durante il periodo di adesione al fondo (contributi a carico del lavoratore e, per i lavoratori dipendenti eventuali contributi del datore di lavoro e TFR) sommati ai rendimenti realizzati con l’investimento nei mercati finanziari, al netto delle spese e dell’imposta sui rendimenti.
Ogni anno l’ammontare e la variazione della posizione individuale rispetto all’anno precedente sono comunicate dal fondo pensione all’iscritto nella “Comunicazione periodica”. Con tale documento viene anche trasmessa “La mia pensione complementare” che contiene una simulazione tempo per tempo della posizione individuale dell’aderente e dell’importo presunto della rendita attesa al momento del pensionamento.

La capitalizzazione individuale è il sistema tecnico-finanziario in base al quale il montante accumulato sul conto individuale di ciascun iscritto (contributi e rendimenti netti ottenuti dagli investimenti) costituisce la base per il pagamento delle prestazioni pensionistiche.

Il fondo pensione mono-comparto prevede una sola linea (o comparto) d’investimento. Nel fondo pensione multi-comparto invece sono previste più linee d’investimento con differenti profili di rischio e di rendimento.  Le linee di investimento sono classificate in base alle seguenti categorie: garantite - che offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi; obbligazionarie (pure e miste) - a seconda che investano esclusivamente o principalmente in obbligazioni; azionarie investono solo o principalmente in azioni; bilanciate- che in linea di massima investono in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale.
E’ importante che l’iscritto conosca le varie opzioni di investimento, perché a ognuna corrisponde un profilo di rischio e di rendimento diverso, e che scelga la linea cui aderire a seguito di opportune valutazioni della propria situazione lavorativa, del patrimonio personale, dell’orizzonte temporale di permanenza nel fondo e delle proprie aspettative pensionistiche.