Informazioni sulle prestazioni in favore degli aderenti alla previdenza complementare

Per i dipendenti pubblici iscritti ai fondi negoziali loro dedicati il regime delle prestazioni pensionistiche è di norma diverso da quello degli altri lavoratori.
Link utile: Scheda di approfondimento I fondi pensione nel pubblico impiego.

Durante la fase di accumulo, è possibile chiedere al fondo una somma a titolo di anticipazione o di riscatto sempreché sussistano i presupposti individuati dalla normativa e dal fondo pensione.
Raggiunti i requisiti per la pensione obbligatoria e potendo far valere almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, è possibile ottenere una rendita pensionistica, oppure optare per la liquidazione in forma di capitale fino a un massimo del 50% del montante accumulato ed il resto in rendita pensionistica.
E’ possibile, inoltre, ottenere la Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) che consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato da un aderente a una forma pensionistica sotto forma di rendita, fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia, al verificarsi di determinate condizioni previste dalla legge.

L’intera liquidazione in forma di capitale della posizione individuale è possibile solo se l’importo della pensione complementare è esiguo (la conversione in rendita del 70% del montante accumulato risulta inferiore alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale) oppure se il richiedente ha aderito alla previdenza complementare prima del 29 aprile 1993 (cosiddetto “vecchio iscritto”) iscrivendosi a un fondo pensione preesistente (cioè un fondo già istituto alla data del 15 novembre 1992).

Per sostenere spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, che riguardano l’iscritto, il coniuge e i figli, si può ottenere fino al 75% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata in qualsiasi momento.
Per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli si può ottenere fino al 75% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata soltanto dopo otto anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Per ulteriori esigenze non documentate è possibile ottenere una somma fino al 30% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata solo dopo otto anni di partecipazione alla previdenza complementare.

L’anticipazione può essere richiesta più volte.
Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione individuale.
La somma prelevata a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e quindi la prestazione pensionistica. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento.

Si, anche dopo aver riscattato il 50% del montante maturato (in caso di inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria) è possibile richiedere un’anticipazione.

È possibile riscattare la posizione individuale in forma parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata nei casi di:

  • cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
  • mobilità, licenziamento, cassa integrazione ordinaria o straordinaria

E’ consentito il riscatto totale nei casi di:

  • invalidità permanente, da cui deriva una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
  • inoccupazione oltre i 48 mesi;
  • perdita dei requisiti di partecipazione al fondo (ad esempio per licenziamento).

 

L’aderente può chiedere la Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) in presenza delle seguenti condizioni: cessazione dell'attività lavorativa; maturazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia nel regime di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa; requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza; almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.
La RITA può inoltre essere richiesta dagli aderenti che sono inoccupati da più di 24 mesi, maturano i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi e hanno almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

E’ possibile chiedere il riscatto per inoccupazione solo se tale condizione si è verificata successivamente all’adesione alla previdenza complementare.

In caso di CIG a zero ore per la durata di almeno 12 mesi è consentito il riscatto parziale.

In questo caso la posizione individuale può essere riscattata in primo luogo dai soggetti designati dall’iscritto; in assenza di designazione da parte dell’iscritto, la posizione viene liquidata agli eredi, legittimi o testamentari.