Informazioni sulle prestazioni in favore degli aderenti alla previdenza complementare

Per i dipendenti pubblici iscritti ai fondi negoziali loro dedicati il regime delle prestazioni pensionistiche è di norma diverso da quello degli altri lavoratori.
Link utile: Scheda di approfondimento I fondi pensione nel pubblico impiego.

La destinazione della rendita dipende dalla scelta effettuata dall’iscritto al momento della richiesta della prestazione complementare. Solo nel caso in cui abbia optato per una rendita reversibile la rendita continuerà ad essere erogata, dopo la sua morte, ai soggetti dallo stesso indicati.

Il diritto al trasferimento è consentito a tutti gli iscritti trascorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica complementare. Tale diritto non può essere ostacolato né limitato nel suo esercizio.

Se la posizione viene trasferita a una forma pensionistica complementare ad adesione collettiva si continua a usufruire del contributo del datore di lavoro previsto dagli accordi collettivi. Se, invece, si passa da una forma pensionistica complementare ad adesione collettiva a una forma ad adesione individuale (fondo pensione aperto o PIP) si perde, di norma, il diritto al contributo datoriale.

Il trasferimento non interrompe l’anzianità di adesione alla previdenza complementare; essa prosegue nella forma pensionistica presso la quale ci si trasferisce.

Le richieste di trasferimento o di riscatto parziale o totale devono essere soddisfatte dal fondo pensione entro un periodo massimo di sei mesi dalla richiesta dell’aderente.