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Sistema tecnico finanziario in base al quale il montante accumulato sul conto individuale di ciascun iscritto costituisce la base per il pagamento della prestazione pensionistica.

Costi gestionali a carico dell’impresa di assicurazione che comprendono gli oneri di acquisizione del contratto, le spese per la liquidazione dei sinistri e gli oneri di gestione; vengono recuperati dall’impresa di assicurazione applicando una maggiorazione sul premio pagato dall’assicurato.

Sono gli enti di previdenza di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 103/1996. Esse sono costituite nella forma di associazione o fondazione e sono finalizzate all’erogazione di prestazioni pensionistiche, perlopiù di base, e assistenziali in favore di varie categorie di liberi professionisti, e in taluni casi di lavoratori dipendenti, e dei loro familiari e superstiti. Pur perseguendo finalità pubbliche, godono di autonomia gestionale, organizzativa e contabile. Sono soggette a una vigilanza esercitata, con diverse competenze, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e dal Ministero dell’economia e delle finanze (in taluni casi affiancati da altri Ministeri competenti in relazione alle specifiche platee di riferimento), dalla Corte dei Conti e dal Parlamento. La COVIP, a seguito del Decreto legge 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011, esercita il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio di tali enti.

È il contratto stipulato a livello nazionale tra organizzazioni rappresentative dei lavoratori e associazioni dei datori di lavoro di un determinato settore produttivo (o del singolo datore) in cui sono disciplinate le condizioni economiche e giuridiche relative al rapporto di lavoro.

Terminologia che si riferisce all’emissione di quote di diversa categoria a fronte di uno stesso patrimonio in gestione. Tale procedura consente di applicare commissioni di gestione diversificate.  L’emissione di differenti classi di quote avviene a fronte di adesioni su base collettiva (fondi pensione aperti) e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti (fondi pensione aperti e PIP). L’applicazione di commissioni più basse rispetto all’aliquota base fa sì che le corrispondenti quote assumano nel tempo un valore più alto rispetto a quello della quota base.

Coefficiente utilizzato per la rivalutazione dei contributi nel sistema della capitalizzazione individuale.

Coefficiente applicato al montante accumulato per calcolare la prestazione pensionistica in rendita, che dipende dall’età dell’aderente al momento del pensionamento, dal sesso e dal tasso tecnico

Strumento interattivo pubblicato sul sito web della COVIP in sostituzione degli elenchi ISC (vedi Indicatore sintetico dei costi – ISC) in precedenza pubblicati e ha lo scopo di agevolare il confronto sull’onerosità delle diverse forme pensionistiche. Consultando le tabelle pubblicate nelle sezioni Fondi pensione negoziali, Fondi pensione aperti e PIP è possibile conoscere l’ISC dei comparti in cui sono articolate le forme pensionistiche, distinti per differenti periodi di permanenza (2, 5, 10 e 35 anni) e per categoria di investimento (garantito, obbligazionario, bilanciato e azionario). Il confronto dell’onerosità fra tutti i comparti offerti sul mercato con caratteristiche di investimento simili è inoltre operato mediante modalità grafica. I valori di ISC pubblicati nelle tabelle sono quelli riportati nella “Scheda dei costi” predisposta da ciascuna forma pensionistica. E’ possibile accedere alla Scheda dei costi della singola forma pensionistica anche utilizzando l’elenco dei link delle Schede dei costi anch’esso pubblicato nel sito della COVIP.

Comparti che prevedono la restituzione del capitale versato o la corresponsione di un rendimento minimo. I comparti destinatari del TFR conferito con modalità tacite devono caratterizzarsi per la presenza almeno della garanzia di restituzione del capitale entro un lasso di tempo e/o al verificarsi di determinati eventi e per l’adozione di una politica di investimento idonea a realizzare con elevata probabilità, in un orizzonte pluriennale, rendimenti pari o superiori al tasso di rivalutazione del TFR (art. 8, comma 9, del Decreto lgs. 252/2005).

Rappresenta l’opzione di investimento offerta dal fondo pensione all’aderente caratterizzata da una specifica politica di investimento seguita (vedi Multicomparto).

Destinazione del TFR maturando a una forma pensionistica complementare:

  • conferimento esplicito – avviene in base a una scelta esplicita del lavoratore dipendente e può riguardare tutte le forme di previdenza complementare;
  • conferimento tacito – avviene qualora il lavoratore dipendente del settore privato non effettui nei termini di legge una scelta esplicita relativamente al conferimento del TFR maturando. In questo caso il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica collettiva di riferimento, cioè a un fondo pensione negoziale oppure a un fondo pensione aperto individuato in base ad accordi collettivi. In presenza di più forme pensionistiche collettive, salvo diverso accordo aziendale, il TFR viene trasferito a quella cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Qualora non sia possibile individuare il fondo di riferimento con le modalità descritte, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare individuata dalla normativa (dal 1° ottobre 2020 fondo pensione COMETA e in precedenza FONDINPS).

Contratti che prevedono l’obbligo dell’assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una rendita qualora si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato (per esempio morte o sopravvivenza a una certa data). L’art. 2 del Decreto lgs. 209/2005 definisce la classificazione delle assicurazioni sulla vita per ramo. Nella previdenza complementare assume rilievo il ramo VI (operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa). I fondi pensione preesistenti possono continuare a gestire le proprie attività mediante contratti assicurativi di ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana), ramo III (assicurazioni le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di fondi interni assicurativi o di quote di OICR – cosiddetti contratti unit linked – ovvero a indici o ad altri valori di riferimento – cosiddetti contratti index linked) e ramo V (operazioni di capitalizzazione). I PIP possono essere attuati mediante contratti di ramo I e di ramo III, questi ultimi unicamente di tipo unit linked (vedi Rami assicurativi Vita).

Atto scritto tra il fondo pensione e il gestore delle risorse finanziarie (vedi Gestore finanziario), che definisce le modalità di gestione delle stesse da parte del gestore in accordo con le direttive impartite dal fondo pensione.