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OICR diversi dagli OICVM.

  • Fondi pensione autonomi  
    Sono fondi pensione dotati di soggettività giuridica. Sono inclusi i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e i fondi pensione preesistenti autonomi.
  • Fondi pensione interni 
    Sono fondi pensione costituiti come poste di bilancio o patrimonio di destinazione di banche, imprese di assicurazione e altri enti.
  • Fondi pensione a contribuzione definita
    Fondi pensione nei quali l’entità della prestazione pensionistica complementare dipende dai contributi versati e dai risultati della gestione finanziaria.
  • Fondi pensione a prestazione definita
    Fondi pensione nei quali l’entità della prestazione pensionistica complementare è preventivamente determinata, di norma, con riferimento a quella del trattamento pensionistico obbligatorio. L’importo del contributo può conseguentemente variare nel tempo in modo tale da poter assicurare l’erogazione della prestazione prefissata.
  • Fondi pensione di tipo “occupazionale”
    Sono fondi istituiti in stretta connessione a un’attività lavorativa, per i quali il datore di lavoro svolge una funzione essenziale, come parte istitutiva e/o soggetto tenuto alla contribuzione.
  • Fondi pensione negoziali (chiusi)
    Fondi pensione costituiti in base all’iniziativa delle parti sociali mediante contratti o accordi collettivi a qualunque livello, regolamenti aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti promossi dai sindacati o dalle associazioni di categoria. Sono aperti all’adesione dei lavoratori appartenenti ad aziende, gruppi di aziende o enti, settori o categorie o comparti per i quali trova applicazione il contratto o l’accordo stipulato. Sono costituiti come soggetti giuridici di natura associativa ai sensi dell’art. 36 e seguenti del codice civile distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa oppure come associazioni o fondazioni dotate di personalità giuridica il cui riconoscimento è in capo alla COVIP, in deroga al DPR 361/2000. I fondi pensione negoziali costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori dipendenti sia per lavoratori autonomi, devono assumere la forma di soggetti riconosciuti.
  • Fondi pensione aperti
    Fondi pensione istituiti da banche, SGR, SIM e imprese di assicurazione rivolti, in linea di principio, a tutti i lavoratori. L’adesione è consentita su base individuale ovvero su base collettiva. Possono aderire a tali fondi anche soggetti che non svolgono attività lavorativa. I fondi pensione aperti sono istituiti come patrimonio di destinazione ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, con delibera dell’organo di amministrazione della società.
  • Fondi pensione preesistenti
    Fondi pensione già istituiti alla data del 15 novembre 1992, prima dell’entrata in vigore del Decreto lgs. 124/1993. Con DM Economia 62/2007 è stata dettata la disciplina per l’adeguamento alla nuova normativa di sistema introdotta dal Decreto lgs. 252/2005. I fondi pensione preesistenti autonomi sono dotati di soggettività giuridica. I fondi pensione preesistenti interni sono costituiti come poste di bilancio o patrimonio di destinazione di banche, imprese di assicurazione e altri enti. Il Decreto lgs. 252/2005 ha trasferito alla COVIP la vigilanza sui fondi interni bancari e assicurativi, in precedenza sottoposti rispettivamente alla supervisione della Banca d’Italia e dell’IVASS.

Forma di previdenza complementare a contribuzione definita prevista dall’art. 1, comma 2, lett. e), n. 7), della Legge 243/2004 (Legge delega di riforma del sistema previdenziale), la cui costituzione presso l’INPS è stabilita dall’art. 9 del Decreto lgs. 252/2005 per accogliere il TFR relativo alle adesioni tacite quando non vi sia una forma collettiva di riferimento. La Legge di bilancio 2018 ha previsto la sua soppressione e il trasferimento delle posizioni in essere e delle risorse accumulate al fondo pensione COMETA, secondo i criteri del Decreto ministeriale del 31 marzo 2020. Tale forma, dal 1° ottobre 2020, raccoglie anche il TFR relativo alle nuove adesioni di lavoratori silenti privi di un fondo pensione di riferimento. 

Fondo previsto dall’art. 1, comma 755, della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), gestito dall’INPS; al Fondo affluisce il TFR maturando dei lavoratori dipendenti di aziende con almeno 50 addetti, che intendano conservare il TFR secondo la disciplina dell’art. 2120 del codice civile. Le risorse affluite al Fondo sono destinate a esigenze di finanza pubblica del tutto distinte da quelle previdenziali.

Sono gli strumenti dell’autonomia collettiva alla base della costituzione delle forme pensionistiche complementari di natura negoziale (ad esempio i contratti o gli accordi collettivi, anche aziendali).

Forme di previdenza ad adesione volontaria istituite per erogare agli iscritti un trattamento previdenziale complementare a quello pubblico.

  • Forme pensionistiche complementari collettive

Comprendono i fondi pensione negoziali, i fondi pensione preesistenti e i fondi pensione aperti (vedi Fondi pensione).

  • Forme pensionistiche complementari individuali 

Comprendono i fondi pensione aperti (vedi Fondi pensione) e i PIP (vedi PIP).

Totale delle persone occupate e di quelle in cerca di occupazione (persone tra i 15 e i 74 anni che: hanno cercato un lavoro nelle ultime quattro settimane e sono subito disponibili a lavorare).

Trae origine dalla trasformazione nel 2008 del precedente Financial Stability Forumcostituito nel 1999. Riunisce i rappresentanti dei governi, delle banche centrali e delle autorità nazionali di vigilanza sulle istituzioni e sui mercati finanziari, di istituzioni finanziarie internazionali, di associazioni internazionali di autorità di regolamentazione e supervisione e di comitati di esperti di banche centrali allo scopo di promuovere la stabilità finanziaria a livello internazionale, migliorare il funzionamento dei mercati, e ridurre il rischio sistemico attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale tra le autorità di vigilanza.

Funzioni specifiche previste dalla Direttiva (UE) 2016/2341 (cosiddetta Direttiva IORP II, recepita nel nostro ordinamento con il Decreto lgs. 147/2018) nell’ambito della governance dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica e delle società istitutrici di fondi aperti. Si tratta della funzione di gestione dei rischi, della funzione di revisione interna e – ove applicabile – della funzione attuariale. I fondi pensione possono attribuire a una singola persona o unità organizzativa più di una funzione fondamentale, ad eccezione della funzione di revisione interna che è indipendente e distinta dalle altre funzioni fondamentali.

  • Funzione di gestione dei rischi

Concorre alla definizione della politica di gestione dei rischi; facilita l’attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando l’efficienza e l’efficacia del sistema nel suo complesso. È destinataria dei flussi informativi che riguardano tutti i rischi individuati come rilevanti per il fondo pensione. L’organo di amministrazione adotta una politica scritta di gestione dei rischi.

  • Funzione di revisione interna

Verifica e monitora l’adeguatezza e l’efficienza del sistema di controllo interno e degli altri elementi riguardanti l’assetto organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le attività esternalizzate; verifica la correttezza dei processi gestionali e operativi interni e la funzionalità dei flussi informativi. L’organo di amministrazione adotta una politica scritta di revisione interna.

  • Funzione attuariale

Se ne dotano solo i fondi che coprono direttamente i rischi biometrici o garantiscono un determinato rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni. Coordina e supervisiona il calcolo delle riserve tecniche e attesta l’affidabilità e l’adeguatezza di tale calcolo; verifica l’adeguatezza delle metodologie e dei modelli utilizzati per il calcolo delle riserve; valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati per il calcolo; confronta le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall’esperienza; contribuisce all’attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi. L’organo di amministrazione adotta una politica scritta in relazione alle attività attuariali.