OICR diversi dagli OICVM.
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OICR diversi dagli OICVM.
Forma di previdenza complementare a contribuzione definita prevista dall’art. 1, comma 2, lett. e), n. 7), della Legge 243/2004 (Legge delega di riforma del sistema previdenziale), la cui costituzione presso l’INPS è stabilita dall’art. 9 del Decreto lgs. 252/2005 per accogliere il TFR relativo alle adesioni tacite quando non vi sia una forma collettiva di riferimento. La Legge di bilancio 2018 ha previsto la sua soppressione e il trasferimento delle posizioni in essere e delle risorse accumulate al fondo pensione COMETA, secondo i criteri del Decreto ministeriale del 31 marzo 2020. Tale forma, dal 1° ottobre 2020, raccoglie anche il TFR relativo alle nuove adesioni di lavoratori silenti privi di un fondo pensione di riferimento.
Fondo previsto dall’art. 1, comma 755, della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), gestito dall’INPS; al Fondo affluisce il TFR maturando dei lavoratori dipendenti di aziende con almeno 50 addetti, che intendano conservare il TFR secondo la disciplina dell’art. 2120 del codice civile. Le risorse affluite al Fondo sono destinate a esigenze di finanza pubblica del tutto distinte da quelle previdenziali.
Sono gli strumenti dell’autonomia collettiva alla base della costituzione delle forme pensionistiche complementari di natura negoziale (ad esempio i contratti o gli accordi collettivi, anche aziendali).
Forme di previdenza ad adesione volontaria istituite per erogare agli iscritti un trattamento previdenziale complementare a quello pubblico.
Comprendono i fondi pensione negoziali, i fondi pensione preesistenti e i fondi pensione aperti (vedi Fondi pensione).
Comprendono i fondi pensione aperti (vedi Fondi pensione) e i PIP (vedi PIP).
Totale delle persone occupate e di quelle in cerca di occupazione (persone tra i 15 e i 74 anni che: hanno cercato un lavoro nelle ultime quattro settimane e sono subito disponibili a lavorare).
Trae origine dalla trasformazione nel 2008 del precedente Financial Stability Forumcostituito nel 1999. Riunisce i rappresentanti dei governi, delle banche centrali e delle autorità nazionali di vigilanza sulle istituzioni e sui mercati finanziari, di istituzioni finanziarie internazionali, di associazioni internazionali di autorità di regolamentazione e supervisione e di comitati di esperti di banche centrali allo scopo di promuovere la stabilità finanziaria a livello internazionale, migliorare il funzionamento dei mercati, e ridurre il rischio sistemico attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale tra le autorità di vigilanza.
Funzioni specifiche previste dalla Direttiva (UE) 2016/2341 (cosiddetta Direttiva IORP II, recepita nel nostro ordinamento con il Decreto lgs. 147/2018) nell’ambito della governance dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica e delle società istitutrici di fondi aperti. Si tratta della funzione di gestione dei rischi, della funzione di revisione interna e – ove applicabile – della funzione attuariale. I fondi pensione possono attribuire a una singola persona o unità organizzativa più di una funzione fondamentale, ad eccezione della funzione di revisione interna che è indipendente e distinta dalle altre funzioni fondamentali.
Concorre alla definizione della politica di gestione dei rischi; facilita l’attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando l’efficienza e l’efficacia del sistema nel suo complesso. È destinataria dei flussi informativi che riguardano tutti i rischi individuati come rilevanti per il fondo pensione. L’organo di amministrazione adotta una politica scritta di gestione dei rischi.
Verifica e monitora l’adeguatezza e l’efficienza del sistema di controllo interno e degli altri elementi riguardanti l’assetto organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le attività esternalizzate; verifica la correttezza dei processi gestionali e operativi interni e la funzionalità dei flussi informativi. L’organo di amministrazione adotta una politica scritta di revisione interna.
Se ne dotano solo i fondi che coprono direttamente i rischi biometrici o garantiscono un determinato rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni. Coordina e supervisiona il calcolo delle riserve tecniche e attesta l’affidabilità e l’adeguatezza di tale calcolo; verifica l’adeguatezza delle metodologie e dei modelli utilizzati per il calcolo delle riserve; valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati per il calcolo; confronta le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall’esperienza; contribuisce all’attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi. L’organo di amministrazione adotta una politica scritta in relazione alle attività attuariali.