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Per ramo assicurativo si intende la gestione della forma assicurativa corrispondente a un determinato rischio o a un gruppo di rischi tra loro simili, distinguendo il Ramo Vita e il Ramo Danni. All’interno del Ramo Vita vi sono in particolare le seguenti tipologie contrattuali: Ramo I – assicurazioni sulla durata della vita umana; Ramo II – assicurazioni di nuzialità e natalità; Ramo III – assicurazioni sulla vita connesse con fondi di investimento o indici; Ramo IV – assicurazioni malattia a lungo termine; Ramo V – operazioni di capitalizzazione; Ramo VI – gestione di fondi pensione.

Valutazione, formulata da un’agenzia privata specializzata, del merito di credito di un soggetto emittente obbligazioni sui mercati finanziari internazionali; esso fornisce agli operatori finanziari un’informazione omogenea sul grado di rischio dei singoli emittenti. Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch sono le agenzie di rating più rappresentative. Per l’assegnazione del rating, le agenzie definiscono una scala alfanumerica ordinale nella quale le diverse categorie di rischio di credito sono elencate in ordine crescente di rischiosità: per il debito a lungo termine la valutazione AAA indica il giudizio massimo di affidabilità.

  • contributivo
    Regime di calcolo della prestazione pensionistica che si basa sui contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa, rivalutati annualmente con un coefficiente di capitalizzazione, e sull’età al momento del pensionamento. Per ottenere il valore della prestazione il montante così ottenuto viene correlato, mediante coefficienti di trasformazione, alla speranza di vita del soggetto al momento del pensionamento.
  • retributivo
    Regime di calcolo della prestazione pensionistica che si basa sulla anzianità contributiva acquisita e sulla retribuzione percepita nel periodo lavorativo.
  • a ripartizione 
    Regime finanziario di gestione nel quale i contributi previdenziali versati nell’anno solare di riferimento per i lavoratori attivi sono utilizzati per finanziare l’erogazione delle prestazioni previdenziali ai pensionati; in tal modo non c’è alcuna accumulazione di risorse finanziarie e la gestione è puramente amministrativo/contabile.
  • a capitalizzazione 
    Regime finanziario di gestione nel quale i contributi versati per i lavoratori attivi vengono accantonati, anche in conti individuali, e vengono gestiti secondo le tecniche dell’investimento finanziario con la finalità di costituire un montante per la successiva erogazione della pensione.

La disciplina fiscale dei PIP, a differenza di altre forme pensionistiche complementari, prevede che la tassazione gravi sulla singola posizione individuale e non sul patrimonio della gestione. Per assicurare la confrontabilità dei risultati della gestione finanziaria fra forme, la COVIP ha definito una metodologia per calcolare i rendimenti dei PIP al netto della fiscalità, applicando un fattore di nettizzazione al rendimento lordo. Tale fattore è determinato annualmente considerando l’aliquota ordinaria del 20 per cento ridotta in base alla quota del patrimonio investita direttamente e tramite OICR in titoli pubblici ed equiparati, i quali scontano l’aliquota agevolata del 12,5 per cento.

Il rendimento netto RN pertanto si determina moltiplicando il rendimento lordo RL per un fattore di nettizzazione c = (1 – τ) secondo la formula RN = RL × c.

Il fattore di nettizzazione dal 1° gennaio 2015 è pari a: (1 – (0,125 × wts + 0,2 × (1 – wts))) dove wts è la quota del portafoglio investita direttamente e tramite OICR in titoli del debito pubblico ed equiparati, così come individuati dalla normativa vigente.

Nella previdenza complementare equivale alla prestazione pensionistica che l’impresa di assicurazione si impegna ad erogare periodicamente al pensionato a fronte della cessione dell’ammontare totale o parziale della propria posizione individuale accumulata (montante). E’ calcolata in base al coefficiente di trasformazione (vedi Coefficiente di trasformazione).

Figura prevista per i fondi pensione aperti e i PIP, è nominato dalle società istitutrici di tali forme pensionistiche complementari. Deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa; svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente riportando direttamente all’organo amministrativo della società circa i risultati dell’attività svolta; verifica che la gestione della forma sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare e di indirizzo della COVIP e delle previsioni di natura contrattuale contenute nei Regolamenti; provvede alla predisposizione annuale di una relazione (da trasmettere anche alla COVIP) circa le procedure di controllo adottate, la sua organizzazione, i risultati dell’attività svolta, le anomalie riscontrate e le iniziative poste in essere per eliminarle; vigila sulla gestione amministrativa e finanziaria della forma pensionistica complementare (incluso il rispetto dei limiti di investimento), sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e beneficiari, sull’adeguatezza della procedura di gestione dei reclami, sulla tempestiva e corretta erogazione delle prestazioni, sulle situazioni di conflitto di interesse e sul rispetto delle buone pratiche e dei princìpi di corretta amministrazione.

Prestazione erogata in un’unica soluzione, antecedentemente all’accesso al pensionamento in presenza di determinate situazioni attinenti all’iscritto. Si ha riscatto parziale (50 per cento della posizione individuale) per eventi quali l’inoccupazione per periodi compresi fra 12 e 48 mesi, il ricorso a procedure di mobilità, la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Il riscatto totale della posizione individuale è ammesso in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, in caso di inoccupazione superiore ai 48 mesi o in caso di perdita dei requisisti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Rischi relativi a morte, invalidità e longevità.

Corrispondono all’attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) per i fondi negoziali e aperti e per i fondi preesistenti dotati di soggettività giuridica che detengono direttamente le risorse; alle riserve matematiche costituite a favore degli iscritti presso le imprese di assicurazione per i fondi preesistenti gestiti tramite polizze assicurative; ai patrimoni di destinazione ovvero alle riserve matematiche per i fondi preesistenti privi di soggettività giuridica; alle riserve matematiche per i PIP di tipo tradizionale e al valore complessivo delle quote in essere per i PIP di tipo unit linked.

Erogazione frazionata del montante accumulato da un aderente a una forma pensionistica sotto forma di rendita, fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia. La RITA è condizionata al verificarsi, alla data di presentazione della domanda di accesso, delle seguenti condizioni:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
  • almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
  • almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Oppure, in alternativa:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
  • raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del periodo minimo di inoccupazione;
  • almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare (tre anni se il lavoratore si sposta in altro Stato membro).

La RITA ha carattere generale e si applica a tutti i lavoratori, inclusi i dipendenti pubblici, che abbiano aderito a una forma di previdenza complementare a contribuzione definita.