È possibile riscattare la posizione individuale in forma parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata nei casi di:
- cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
- mobilità, licenziamento, cassa integrazione ordinaria o straordinaria
E’ consentito il riscatto totale nei casi di:
- invalidità permanente, da cui deriva una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- inoccupazione oltre i 48 mesi;
- perdita dei requisiti di partecipazione al fondo (ad esempio per licenziamento).