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L’accesso civico comporta il diritto di chiunque a richiedere la pubblicazione dei documenti, delle informazioni, dei dati che devono essere obbligatoriamente pubblicati da parte della COVIP ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, nel caso in cui ne sia stata omessa la pubblicazione, ed a ricevere il link a tale pubblicazione una volta avvenuta (accesso civico semplice).
Inoltre, chiunque ha diritto, ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 33/2013, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla COVIP, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso civico generalizzato).
La COVIP ha disciplinato i procedimenti relativi all’accesso civico ai dati, alle informazioni ed ai documenti dalla stessa detenuti con un apposito Regolamento adottato con Deliberazione del 14 dicembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016.
L’istanza di accesso civico è indirizzata, in alternativa, ad uno dei seguenti Uffici:
L’istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.covip.it.