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Se la posizione viene trasferita a una forma pensionistica complementare ad adesione collettiva si continua a usufruire del contributo del datore di lavoro previsto dagli accordi collettivi. Se, invece, si passa da una forma pensionistica complementare ad adesione collettiva a una forma ad adesione individuale (fondo pensione aperto o PIP) si perde, di norma, il diritto al contributo datoriale.