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Contratti che prevedono l’obbligo dell’assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una rendita qualora si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato (per esempio morte o sopravvivenza a una certa data). L’art. 2 del Decreto lgs. 209/2005 definisce la classificazione delle assicurazioni sulla vita per ramo. Nella previdenza complementare assume rilievo il ramo VI (operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa). I fondi pensione preesistenti possono continuare a gestire le proprie attività mediante contratti assicurativi di ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana), ramo III (assicurazioni le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di fondi interni assicurativi o di quote di OICR – cosiddetti contratti unit linked – ovvero a indici o ad altri valori di riferimento – cosiddetti contratti index linked) e ramo V (operazioni di capitalizzazione). I PIP possono essere attuati mediante contratti di ramo I e di ramo III, questi ultimi unicamente di tipo unit linked (vedi Rami assicurativi Vita).