Fondi pensione

  • Fondi pensione autonomi  
    Sono fondi pensione dotati di soggettività giuridica. Sono inclusi i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e i fondi pensione preesistenti autonomi.
  • Fondi pensione interni 
    Sono fondi pensione costituiti come poste di bilancio o patrimonio di destinazione di banche, imprese di assicurazione e altri enti.
  • Fondi pensione a contribuzione definita
    Fondi pensione nei quali l’entità della prestazione pensionistica complementare dipende dai contributi versati e dai risultati della gestione finanziaria.
  • Fondi pensione a prestazione definita
    Fondi pensione nei quali l’entità della prestazione pensionistica complementare è preventivamente determinata, di norma, con riferimento a quella del trattamento pensionistico obbligatorio. L’importo del contributo può conseguentemente variare nel tempo in modo tale da poter assicurare l’erogazione della prestazione prefissata.
  • Fondi pensione di tipo “occupazionale”
    Sono fondi istituiti in stretta connessione a un’attività lavorativa, per i quali il datore di lavoro svolge una funzione essenziale, come parte istitutiva e/o soggetto tenuto alla contribuzione.
  • Fondi pensione negoziali (chiusi)
    Fondi pensione costituiti in base all’iniziativa delle parti sociali mediante contratti o accordi collettivi a qualunque livello, regolamenti aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti promossi dai sindacati o dalle associazioni di categoria. Sono aperti all’adesione dei lavoratori appartenenti ad aziende, gruppi di aziende o enti, settori o categorie o comparti per i quali trova applicazione il contratto o l’accordo stipulato. Sono costituiti come soggetti giuridici di natura associativa ai sensi dell’art. 36 e seguenti del codice civile distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa oppure come associazioni o fondazioni dotate di personalità giuridica il cui riconoscimento è in capo alla COVIP, in deroga al DPR 361/2000. I fondi pensione negoziali costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori dipendenti sia per lavoratori autonomi, devono assumere la forma di soggetti riconosciuti.
  • Fondi pensione aperti
    Fondi pensione istituiti da banche, SGR, SIM e imprese di assicurazione rivolti, in linea di principio, a tutti i lavoratori. L’adesione è consentita su base individuale ovvero su base collettiva. Possono aderire a tali fondi anche soggetti che non svolgono attività lavorativa. I fondi pensione aperti sono istituiti come patrimonio di destinazione ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, con delibera dell’organo di amministrazione della società.
  • Fondi pensione preesistenti
    Fondi pensione già istituiti alla data del 15 novembre 1992, prima dell’entrata in vigore del Decreto lgs. 124/1993. Con DM Economia 62/2007 è stata dettata la disciplina per l’adeguamento alla nuova normativa di sistema introdotta dal Decreto lgs. 252/2005. I fondi pensione preesistenti autonomi sono dotati di soggettività giuridica. I fondi pensione preesistenti interni sono costituiti come poste di bilancio o patrimonio di destinazione di banche, imprese di assicurazione e altri enti. Il Decreto lgs. 252/2005 ha trasferito alla COVIP la vigilanza sui fondi interni bancari e assicurativi, in precedenza sottoposti rispettivamente alla supervisione della Banca d’Italia e dell’IVASS.