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(Lettera inviata ad una fonte istitutiva)
Si fa riferimento alla nota del …, con la quale codesta Fonte istitutiva di un fondo pensione negoziale ha posto un quesito in merito all’interpretazione dell’art. 18, comma 4, dello Schema di statuto dei fondi pensione negoziali, adottato dalla COVIP con Deliberazione del 19 maggio 2021.
In particolare, l’art. 18, comma 4, in questione dispone che: “non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di sindaco”. Analoga previsione è, poi, prevista per l’assunzione della carica di sindaco dall’art. 23, comma 5, del citato Schema di statuto.
Nello specifico, viene quindi chiesto se con il termine “esercizio” si debba fare riferimento al periodo 1° gennaio - 31 dicembre oppure a un anno precedente il conferimento della carica.
Nell’accedere a questa seconda opzione, codesta Fonte istitutiva prospetta la soluzione interpretativa dell’applicazione analogica dell’art. 5, comma 2, del DM Lavoro 108/2020, il quale prevede che: “ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero”.
Nella richiesta di parere è, pertanto, ritenuto che possa essere nominato amministratore nel corso dell’assemblea che si terrà il …, il sindaco che si sia dimesso prima del …, avendo nell’anno … rivestito la carica per un periodo inferiore a quattro mesi, e conseguentemente non avendo ricoperto la carica nell’ultimo anno precedente la nomina.
Al riguardo, si fa presente che il succitato art. 5, comma 2, del DM lavoro 108/2020 - nel disporre che vanno computate le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi, mentre quelle pari o inferiori a sei mesi non rilevano - fa riferimento alle situazioni impeditive all’assunzione di cariche nei fondi pensione, le quali rilevano solo se le attività ivi menzionate sono state svolte per almeno i due esercizi precedenti l’adozione dei provvedimenti indicati.
Tale previsione, che si colloca all’interno del contesto della disciplina ministeriale sui requisiti che gli esponenti devono possedere ai fini di una sana e prudente gestione della forma pensionistica, ha una portata applicativa delimitata a tale ambito e, come detto, riguarda le sole situazioni impeditive.
Diversa è, invece, la logica sottesa alla disposizione dell’art. 18, comma 4, dello Schema di statuto COVIP, la quale mira ad accrescere la partecipazione negli organi di amministrazione e controllo, favorendo il ricambio tra coloro che assumono la carica ed evitando che un soggetto possa, nel medesimo fondo pensione, ad esercizi alterni, ricoprire il ruolo di sindaco e amministratore o viceversa.
In questo caso, quanto all’arco temporale da prendere a riferimento come “esercizio”, si reputa che debba considerarsi il periodo indicato nell’art. 33 del richiamato schema di Statuto, il quale riporta che l’esercizio sociale “inizia al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno”.
Per quanto sopra detto si ritiene, quindi, che la previsione di cui all’art. 5, comma 2, del DM Lavoro 108/2020, non si applichi nell’ipotesi oggetto del quesito, ritenendosi inammissibile la nomina a consigliere di un soggetto che, nell’esercizio precedente, abbia rivestito la carica di sindaco (o viceversa) e ciò, a prescindere dalla durata della carica stessa.
Il Presidente f.f.