Risposta a quesito in tema di gestione degli aderenti contrattuali

Categoria: 
Prestazioni
Riscatti
Data: 
Ottobre, 2024

(lettera inviata ad un fondo negoziale)

Si fa riferimento alla nota del …, con la quale codesto FONDO ha formulato un quesito in merito alla possibilità di consentire il riscatto della posizione individuale da parte degli aderenti contrattuali che non si trovino più nelle condizioni per poter ricevere il contributo datoriale contrattuale.

Nello specifico, è stato chiesto se la posizione previdenziale dell’aderente contrattuale, il quale abbia manifestato la propria intenzione di non trasformare l’adesione contrattuale in volontaria, possa essere riscattata per perdita dei requisiti di partecipazione (ex art. 10, comma 1, del Decreto lgs. 124/1993), nell’ipotesi in cui lo stesso, non appartenendo più al …, non sia più destinatario del contributo datoriale di cui all’…, pur rimanendo un ….

Circa la situazione rappresentata, si ha presente che, come riportato in Nota informativa, codesto FONDO costituisce strumento di attuazione per l’adesione contrattuale prevista per i lavoratori ai quali si applica il … (…) e che per gli aderenti contrattuali la contribuzione è attuata mediante …

Nel caso di specie, pertanto, viene in rilievo la situazione di quegli aderenti contrattuali la cui posizione individuale non è più alimentata da ulteriori contributi contrattuali, in ragione di una sopravvenuta modifica dell'attività lavorativa svolta.

Al riguardo, si reputa utile richiamare i chiarimenti che la COVIP ha già fornito negli Orientamenti interpretativi in materia di riscatto della posizione individuale ex articolo 14, comma 5, del Decreto lgs. 252/2005, adottati il 17 settembre 2009, ed applicabili anche alla fattispecie di perdita dei requisiti di partecipazione di cui al previgente Decreto lgs. 124/1993.

Negli Orientamenti sopra richiamati è stato osservato che per la qualificazione delle situazioni di perdita dei requisiti di partecipazione vanno esaminati non soltanto i profili formali (coincidenza o meno del fondo originario con quello di riferimento della nuova azienda per tutti i suoi lavoratori) ma anche i profili di carattere sostanziale (mantenimento o meno delle condizioni di partecipazione dell’iscritto, anche e soprattutto sotto il profilo dei flussi contributivi, al fondo di originaria appartenenza). Ciò è stato chiarito in relazione ad una situazione particolare, come quella di cessione di ramo d’azienda assistita dall’impegno del nuovo datore di lavoro di continuare la contribuzione alla forma pensionistica collettiva presso la quale i lavoratori ceduti erano già iscritti in forza del rapporto di lavoro con l’azienda cedente.

Quanto sopra può, comunque, trovare applicazione anche nella diversa situazione che qui viene in rilievo. Occorre, infatti, rilevare come nel caso in esame siano venuti meno, da un punto di vista sostanziale, i flussi contributivi datoriali futuri connessi all’adesione contrattuale, in ragione del mutato contesto lavorativo dell’aderente. La nuova situazione lavorativa dell’aderente colloca, infatti, lo stesso al di fuori dell’area dei destinatari della contribuzione contrattuale al FONDO.

Si ritiene, pertanto che detta situazione, nuova e diversa rispetto a quella che ha dato luogo all’adesione del predetto lavoratore al FONDO, debba essere qualificata come perdita dei requisiti di partecipazione, come tale legittimante il riscatto da parte dell’aderente dei contributi contrattuali accumulati.

Il Presidente f.f.

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