Perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione: riscatto parziale

Un nuovo Orientamento COVIP chiarisce che i fondi pensione possono consentire agli iscritti per i quali vengano meno i requisiti di partecipazione anche il riscatto parziale della posizione individuale ai sensi dell’art. 14, comma 5 del decreto n. 252 del 2005 (c.d. riscatto per cause diverse). Finora, per tale circostanza era previsto  solo il riscatto totale.

Laddove prevista dal fondo, tale opportunità consentirà di limitare la richiesta a una quota della posizione individuale, senza dover quindi necessariamente azzerare il percorso, già avviato, di costruzione della pensione integrativa.

Il fondo che  consentirà tale opzione dovrà, in  particolare, determinare la quota di posizione individuale riscattabile parzialmente, indicandola nello Statuto se si tratta di un fondo pensione negoziale ovvero nel Regolamento se il fondo è aperto; in alternativa, potrà lasciare all’aderente la libertà di individuare la percentuale da riscattare.

Il documento della COVIP è disponibile nella sezione Regolamentazione – Provvedimenti e Orientamenti.
Data Pubblicazione: 
04/04/2012