Risposta a quesiti relativi alla cessione delle prestazione di previdenza complementare

Categoria: 
Quesiti vari
Cessione dei crediti
Data: 
Luglio, 2009

 


(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla nota del …, successivamente integrata con la documentazione trasmessa il …, con la quale sono stati posti alcuni quesiti in merito ai comportamenti da tenere in occasione della cessione del quinto dello stipendio da parte dei lavoratori iscritti.

Il primo quesito riguarda il caso in cui, a seguito dell’esercizio da parte dell’aderente del diritto al riscatto della posizione individuale, il relativo importo sia stato erogato dal Fondo all’ente mutuante, a parziale soddisfazione del credito residuo.

A tale proposito, codesto Fondo chiede di conoscere se la notifica del contratto di finanziamento esplichi effetti, e se quindi permanga l’obbligazione nei confronti della società mutuante, anche con riferimento alla posizione individuale aperta successivamente dal medesimo lavoratore per effetto di una nuova adesione, attivata in virtù di un nuovo rapporto di lavoro.

In merito al secondo quesito, codesto Fondo fa presente che, in fase di liquidazione della prestazione, può accadere che la società mutuante non fornisca, nonostante le richieste inoltrategli, indicazioni utili per effettuare il pagamento (ad esempio, stato della situazione debitoria dell’iscritto, coordinate bancarie ecc). In relazione a tale fattispecie, si chiede di conoscere se sussista un termine temporale decorso il quale possa ritenersi venuto meno l’obbligo nei confronti della società finanziaria, potendo corrispondere la prestazione all’iscritto o, in presenza di più cessioni notificate, alla società finanziaria che ha notificato il contratto di cessione in data immediatamente successiva.

Quanto al primo quesito si rileva, in generale, che la problematica relativa all’efficacia della cessione dei crediti notificata al Fondo deve essere risolta, di volta in volta, avuto riguardo alle disposizioni contenute nel singolo contratto di finanziamento. Occorre, cioè, accertare nel caso concreto l’oggetto della cessione pattuita in base alle clausole contrattuali che dispongono la traslazione all’ente mutuante dei diritti di credito vantati dall’iscritto nei confronti del Fondo.

L’estrema varietà delle modulistiche in uso, come anche risultante dalla documentazione – non del tutto leggibile – trasmessa, e delle formule di cessione dei crediti utilizzabili, non consente di dare una risposta univoca al quesito avanzato. Anche in considerazione di ciò, è, quindi, da intendersi rimessa alle forme pensionistiche complementari l’analisi puntuale delle condizioni generali di contratto e delle obbligazioni che ne scaturiscono.

Nello specifico, tuttavia, si evidenzia che nei contratti di finanziamento garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio o del TFR, la cessione del credito è strettamente correlata ad un determinato rapporto di lavoro. Il lavoratore usufruisce di un finanziamento cedendo il proprio futuro credito retributivo nei confronti del datore di lavoro alla società finanziaria. Tale legame si estende, di norma, anche all’obbligazione accessoria inerente la cessione dei crediti vantati nei confronti della forma pensionistica complementare.

Laddove, dunque, il contratto correli alla cessazione del rapporto di lavoro, oggetto della cessione notificata, l’obbligazione del Fondo al pagamento alla mutuante delle somme eventualmente liquidate a titolo di riscatto, la cessione in garanzia è da intendersi circoscritta alla posizione accumulata presso il Fondo in ragione di quel determinato rapporto di lavoro.

Ove a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, e della escussione dei crediti vantati dalla finanziaria nei confronti del datore di lavoro e del fondo pensione, residuasse un credito della società mutante, la stessa potrebbe estendere, se previsto in contratto, la cessione del quinto dello stipendio e del TFR al nuovo datore di lavoro, solo attraverso un’apposita notifica allo stesso. Del pari, anche la garanzia accessoria nei confronti del fondo pensione potrà continuare ad assistere la nuova cessione del quinto dello stipendio/TFR, a condizione che lo stesso ne venga debitamente informato con un nuovo atto di data certa.

In base a quanto sopra riportato si ritiene, dunque, che la notifica di un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e del TFR, collegato ad un determinato rapporto di lavoro, riguardi le somme dovute dal fondo con riferimento alla sola posizione accesa presso lo stesso in virtù del medesimo rapporto di lavoro. Gli effetti di tale notifica non possono quindi estendersi alle prestazioni maturate a seguito di una nuova adesione che trovi titolo in un successivo e diverso rapporto di lavoro.

Riguardo al secondo profilo, relativo all’individuazione di un termine decorso il quale il Fondo può ritenersi svincolato dall’obbligazione nei confronti della società finanziaria, si evidenzia che il diritto di credito dell’ente mutuante permane finché non si estingue a seguito del decorso del termine prescrizionale.

Fintanto che il diritto non si è prescritto, occorre adottare ogni opportuna iniziativa al fine di acquisire il benestare della società finanziaria al pagamento della prestazione all’aderente o, comunque, conoscere l’effettivo importo del debito residuo.

Il Presidente