Risposta a quesito relativo all’erogazione di anticipazioni per ristrutturazioni

Categoria: 
Prestazioni
Anticipazioni
Data: 
Ottobre, 2008

 


(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla nota del ………… con la quale è stato chiesto un parere in merito all’art. 11, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005 nella parte in cui disciplina l’erogazione di anticipazioni per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo 3 del T.U. in materia edilizia, riguardanti la prima casa di abitazione.

Detti interventi, secondo la norma sopra citata, devono essere documentati in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 3 delle legge 27 dicembre 1997, n. 449. In virtù del richiamo ivi contenuto, la normativa da prendere a riferimento è quella di cui al D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, recante le disposizioni di attuazione delle previsioni di cui alla legge n. 449 del 1997 in materia di detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia. In base alla predetta normativa, per fruire delle detrazioni IRPEF sulle spese di ristrutturazione, i contribuenti sono tenuti ad osservare una serie di adempimenti e a produrre e conservare taluni documenti.

Prima dell’inizio delle opere di ristrutturazione è necessario inviare una comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, redatta su apposito modello, ed allegare alla stessa una serie di documenti (tra cui, copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia); in luogo di tutta la predetta documentazione allegata, i contribuenti possono produrre un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. Per alcune tipologie di lavori, deve, inoltre, essere inviata apposita comunicazione all’Azienda sanitaria locale competente per territorio. I contribuenti interessati devono, inoltre, conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico.

Con riferimento alla richiesta avanzata, si conferma in via preliminare quanto già precisato negli Orientamenti del 16 ottobre 2002 in materia di anticipazioni agli iscritti, circa il riconoscimento, in questo ambito, dell’autonomia dei fondi pensione nel definire, secondo il loro prudente apprezzamento, modalità operative atte a garantire la fruibilità del diritto all’anticipazione in un contesto di complessiva coerenza con le indicazioni normative.

Nello specifico, si ritiene, comunque, ammissibile che i fondi pensione prevedano la possibilità di dar corso alla liquidazione delle somme richieste dall’aderente, a titolo di anticipazioni per ristrutturazioni, anche prima dell’inizio dei lavori e dell’effettuazione dei relativi pagamenti, a condizione che sia almeno acquisita la documentazione essenziale al fine di riscontrare l’effettiva volontà di procedere alla realizzazione dei relativi interventi (quale, ad esempio, copia della raccomandata inoltrata al Centro Operativo di Pescara, copia della concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori ovvero copia dell’autocertificazione prodotta, nonché copia dei preventivi di spesa).

Resta, in ogni caso, ferma l’esigenza di acquisire successivamente dall’iscritto la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta.

Il Presidente f.f.