Adesione di soggetti fiscalmente a carico – minori di età

Categoria: 
Tipologie di aderenti
Soggetti fiscalmente a carico
Data: 
Ottobre, 2003

 


(lettera inviata ad una società istitutrice di fondo pensione aperto)

Con nota del …………. codesta Società ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di far aderire alle forme di previdenza complementare anche le persone fiscalmente a carico di altri soggetti e, tra queste, i minori di età, rilevando la sussistenza di alcune incertezze interpretative nella normativa vigente.

In particolare, le perplessità rappresentate trarrebbero origine dal tenore letterale dell'art.2 del d.lgs.n.124 del 1993, intitolato destinatari, nella cui elencazione non risultano compresi anche i soggetti fiscalmente a carico. E', infatti, fatto notare che l'integrazione apportata a tale norma dal d.lgs.n.47 del 2000, per effetto del quale è stato inserito nel comma 1 la nuova lettera b-ter), ha riguardato unicamente i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 565 e, cioè, i soggetti che svolgono senza vincolo di subordinazione lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari, categoria questa più ristretta di quella dei soggetti fiscalmente a carico e, comunque, tale da non abbracciare anche i minori di età.

Ad avviso di codesta Società, il mancato inserimento dei soggetti fiscalmente a carico nel corpo dell'art.2 del d.lgs.n.124 del 1993 sarebbe da addebitare esclusivamente ad un difetto di coordinamento, essendo chiara, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.n.47 del 2000, la volontà del legislatore di comprenderli tra i possibili fruitori delle predette forme di previdenza.

Al riguardo, si ritiene di poter aderire alla tesi sopra enunciata, dovendosi senz'altro valorizzare, anche sotto il profilo sostanziale, la prospettiva di ampliamento dei destinatari dei benefici fiscali derivanti dalla partecipazione a forme di previdenza complementare espressa dal d.lgs.47 del 2000.

Come noto, la nuova disciplina fiscale, contenuta nel predetto decreto, espressamente contempla anche i soggetti fiscalmente a carico ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali inerenti alla deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare. Per effetto di quanto disposto dall'art.10, comma 1 lett. e-bis) e coma 2 del Tuir, sono ora deducibili dal reddito complessivo anche quei contributi e premi versati non già nell'interesse proprio bensì nell'interesse di familiari a carico. Questi importi concorrono con i contributi versati nell'interesse proprio ai fini della determinazione dei limiti di deducibilità, fermo restando che, nell'ipotesi in cui il familiare a carico sia comunque titolare di redditi, la deduzione spetta in primo luogo in capo all'interessato e, per la differenza che non trovi capienza nell'ammontare di tali redditi, in capo al soggetto cui questi è a carico.

Alla luce delle rilevanti novità recate, per i familiari a carico, dal d.lgs.47/2000, risulta, pertanto, che non vi sia più ragione per negare la possibilità dell'apertura di una posizione di previdenza complementare a favore degli stessi. Né sembrerebbe ammissibile poter circoscrivere l'applicazione della predetta normativa fiscale ad alcuni di essi, come ad esempio ai soli familiari a carico che siano al contempo anche soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 565. Quest'ultima interpretazione, ancorché coordinata con l'elencazione dei destinatari contenuta nell'art. 2 del decreto, si presenterebbe infatti come una forzatura del sistema che si è andato delineando con l'entrata in vigore del d.lgs.n.47 del 2000.

In difetto, cioè, di precisazioni volte a delimitare l'area dei soggetti fiscalmente a carico potenziali aderenti a forme di previdenza complementare, si ritiene che l'area dei predetti soggetti debba necessariamente abbracciare l'intera categoria degli stessi, così come risulta definita nell'ambito della normativa fiscale. Da quanto sopra considerato discende anche la necessaria inclusione dei figli minori tra i soggetti a cui favore potrebbe essere aperta una posizione previdenziale. Ciò trova, tra l'altro, conferma nel parere espresso, in risposta ad una istanza di interpello, dalla Direzione Regionale della Toscana dell'Agenzia delle Entrate in data 22 aprile 2003 e trasmessoci con Vostro fax del…

Il Presidente