Art. 23, comma 7 lett. c) decreto n. 252/2005 - possibilità di liquidazione in capitale al 100% per i vecchi iscritti

Categoria: 
Prestazioni
Riscatti
Data: 
Aprile, 2007

 


(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Con nota del ……., codesto Fondo ha chiesto chiarimenti in merito alla disposizione di cui all’articolo 23, comma 7, lett. c) del decreto n. 252/2005, per la parte in cui prevede la possibilità per i vecchi iscritti a fondi pensione di richiedere la liquidazione in capitale del 100% della posizione.

Al riguardo, si ha presente che l’articolo 23, comma 7 è una norma transitoria di carattere fiscale, diretta, cioè, a disciplinare il regime tributario dei contributi e delle prestazioni relative ai vecchi iscritti. In tale ottica, la citata disposizione, nel prevedere che sui montanti maturati dopo il 1° gennaio 2007 vi sia la possibilità per i vecchi iscritti di richiedere l’applicazione del nuovo, e più vantaggioso, regime fiscale (di cui all’articolo 11), chiarisce che siffatta possibilità non è, invece, ammessa nei riguardi dei vecchi iscritti che optassero per la liquidazione in capitale dell’intera posizione.

L’inciso ferma restando la possibilità non intende, pertanto, creare ex novo un diritto in capo ai vecchi iscritti al riscatto integrale, anche laddove le norme statutarie non lo consentissero, ma solo fare rinvio a quelle situazioni, ammesse da talune forme pensionistiche, di riscatto al 100%, per inserire ora un disincentivo di natura fiscale. La formulazione, tra l’altro, corrisponde a quella già contenuta nella circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 29 del 20 marzo 2001, il cui paragrafo 4 precisava che per i vecchi iscritti rimane ferma la possibilità di optare per l’intera prestazione in forma di capitale.

Sotto il profilo sostanziale, infatti, è da tenere presente che l’articolo 18, comma 7 del decreto n. 124/1993, allorché ha introdotto una precisa regolamentazione delle prestazioni in rendita e in capitale per i nuovi iscritti, ha escluso l’applicazione nei riguardi dei vecchi iscritti delle norme di cui all’articolo 7 in tema di prestazioni, così facendo implicitamente salve le diverse disposizioni statuarie dei fondi pensioni. Per effetto di siffatta esclusione, sono state consentite disposizioni statutarie che prevedano la liquidazione delle prestazioni ai vecchi iscritti anche oltre il limite indicato nel citato articolo 7. In continuità con il decreto n. 124/1993 si pone ora il decreto n. 252/2005, il quale conferma la precedente deroga, inserendo ora, e qui sta la novità, una diversa disciplina di carattere fiscale.

Si conclude, dunque, nel senso di ritenere che la possibilità di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in capitale, di cui all’articolo 23, comma 7, lett. c) del decreto n. 252/2005, debba continuare ad essere considerata una facoltà riconoscibile al vecchio iscritto in funzione di una coerente disposizione statutaria in tal senso.

Il Presidente