Art. 23, comma 7 lett. c) decreto n. 252/2005 - possibilità di liquidazione in capitale al 100% per i vecchi iscritti

Categoria: 
Prestazioni
Riscatti
Data: 
Luglio, 2008

 


(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Con nota del ………. codesto Fondo ha chiesto chiarimenti in merito al parere espresso dalla Commissione con lettera del ……….., con la quale è stata fornita risposta ad un quesito riguardante la disposizione, di cui all’articolo 23, comma 7, lett. c) del decreto n. 252/2005, relativa alla possibilità per i vecchi iscritti a fondi pensione di richiedere la liquidazione in capitale del 100% della posizione.

In particolare, si ha presente che la Commissione ha, in tale sede, precisato che il legislatore non ha inteso, con detta norma, creare ex novo un diritto in capo ai vecchi iscritti al riscatto integrale della posizione individuale, ma soltanto salvaguardare quelle situazioni, previste da alcuni statuti, di riscatto al 100% per i vecchi iscritti, disciplinandole sotto il profilo fiscale.

Come precisato dalla Commissione, tale diritto non sussisteva neanche sotto il vigore della previgente normativa, considerato che, in tale ambito, era lo statuto l’unica fonte abilitata a disciplinare le prestazioni erogabili ai vecchi iscritti, dal momento che non trovavano applicazione nei riguardi di questi ultimi, per effetto di quanto previsto dall’articolo 18, comma 7 del decreto n. 124/1993, le regole contenute nell’articolo 7 in tema di prestazioni.

E’ stato, pertanto, rilevato che non si può dar luogo alla liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in capitale ai vecchi iscritti qualora siffatta facoltà non sia esplicitamente prevista nell’ambito dello statuto (ciò ovviamente sempre che non ricorra la particolare situazione legittimante di cui all’articolo 11, comma 3 ultimo periodo del decreto n. 252/2005). Si tratta, comunque, di una previsione eventuale, il cui inserimento deve essere opportunamente valutato da parte dell’organo di amministrazione.

Al riguardo, codesto Fondo pensione chiede ora di conoscere se, in assenza di precedenti previsioni statutarie in tal senso, si possa procedere a modificare lo statuto, inserendo siffatta facoltà. In particolare, nella nota sono manifestate perplessità circa l’introduzione di questa facoltà, evidenziando gli effetti che una clausola di questo tipo potrebbe determinare, nel caso specifico, in ragione delle peculiari modalità di funzionamento adottate.

Fermo restando, coma sopra precisato, che è da intendersi rimessa ai competenti organi di amministrazione la valutazione in ordine alle ricadute che una modifica statutaria di tale natura potrebbe, tra l’altro, comportare sulla stabilità finanziaria del Fondo, si esprime comunque l’avviso circa l’ammissibilità, in generale, di una modifica statutaria volta a riconoscere ai soli vecchi iscritti tale particolare regime di favore. Ciò, risulterebbe in linea con la specifica previsione normativa che consente tale particolare regime per la circoscritta categoria di soggetti di cui sopra.

Il Presidente