Contribuzione aggiuntiva a fondi pensione negoziali

Categoria: 
Fonti istitutive e finanziamento
Finanziamento
Data: 
Luglio, 2009

 


(lettera inviata ad un' associazione datoriale)

Si fa riferimento alla nota del ……… con la quale è stato posto un quesito in merito alla possibilità, in base alla normativa di riferimento, di versare a fondi pensione negoziali contribuzioni una tantum aggiuntive all’ordinaria contribuzione definita dalla contrattazione collettiva.

Il quesito è formulato, in particolare, con riferimento a tre situazioni distinte:

- la prima ipotesi è quella in cui la possibilità di contribuzione aggiuntiva sia stata disciplinata dalla contrattazione collettiva di riferimento e sia stata recepita nello statuto/regolamento del fondo pensione negoziale;

- nel secondo caso, una disciplina in merito alla contribuzione aggiuntiva risulta prevista esclusivamente nello statuto/regolamento;

- nella terza ipotesi, la contrattazione collettiva e gli statuti/regolamenti nulla dicono in tema di eventuali contribuzioni aggiuntive.

Al riguardo, si rileva che l’articolo 8, comma 2 del d.lgs. 252/2005 sancisce la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, fermo restando il riconoscimento del potere delle fonti istitutive di fissare, relativamente alle adesione su base collettiva, la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso.

Tale novità è stata debitamente posta in evidenza nelle Direttive COVIP del 28 giugno 2006, indirizzate alle forme pensionistiche complementari, ed è stata inoltre esplicitata nello Schema di statuto adottato dalla COVIP con deliberazione del 31 ottobre 2006, a cui i fondi negoziali si sono uniformati in sede di adeguamento al decreto legislativo n.252/2005.

I fondi pensione negoziali sono, quindi, tenuti a riconoscere tale diritto agli iscritti, non potendo frapporre particolari ostacoli al riguardo. La regolamentazione interna, di cui molti fondi si sono dotati per il versamento di contribuzioni aggiuntive, ha esclusivamente lo scopo di disciplinare, sotto il profilo amministrativo, i flussi di comunicazioni che devono intercorrere tra l’iscritto, il datore di lavoro e il fondo per la regolare imputazione degli ulteriori importi corrisposti e per l’effettuazione delle ulteriori trattenute da parte del datore.

Stante quanto sopra rilevato non si ravvisa, pertanto, l’esigenza che tale previsione venga inserita anche nella contrattazione collettiva di riferimento, essendo sufficiente che la stessa definisca, come previsto dalla normativa, i livelli minimi di contribuzione.

Parimenti ammissibile, anche se non esplicitata da norme di legge, è da ritenersi la possibilità per il datore di lavoro di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli minimi fissati dalla contrattazione collettiva, laddove intervengano intese in tal senso tra il datore e il fondo pensione, volte a definirne le relative modalità di accredito. Ciò, infatti, risponde alla volontà complessiva della riforma di agevolare il ricorso alla previdenza complementare e di favorire l’incremento dei relativi flussi contributivi.

Considerato, poi, che trattasi di contribuzioni volontarie, il cui versamento è rimesso alla discrezione del datore di lavoro, si ritiene che non sia necessario prevedere tale facoltà nell’ambito della contrattazione collettiva.