Determinazione della base di calcolo del contributo da destinare al fondo pensione – tredicesima mensilità (art. 8, comma 2, del Decreto lgs. n. 124/93)

Categoria: 
Fonti istitutive e finanziamento
Finanziamento
Data: 
Gennaio, 2004

 


(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alle note pervenute il … ed il … u.s., con le quali è stato sottoposto all'attenzione della Commissione un quesito relativamente al tema dell'interpretazione del comma 2 dell'art.8 del d.lgs. 124/93.

In particolare, viene chiesto se il contributo previsto contrattualmente per il finanziamento del Fondo debba essere necessariamente calcolato con riferimento anche alla tredicesima mensilità, in quanto emolumento retributivo assunto a base della determinazione del TFR.

[… omissis…]

Dalla lettura delle suddette disposizioni negoziali si deduce la volontà delle fonti istitutive di escludere dal computo della base di calcolo del contributo previdenziale tutti quegli emolumenti retributivi, sia di base che aggiuntivi, non espressamente richiamati nell'elenco di cui al menzionato art. 118, ivi compresa, pertanto, anche la tredicesima mensilità.

Al riguardo, si ha presente che la citata disposizione del decreto 124/1993 riconosce alle fonti istitutive la possibilità di fissare l'entità complessiva del contributo quale percentuale dell'intera retribuzione assunta a base di calcolo del TFR ovvero solamente di taluni dei suddetti elementi retributivi, oppure di destinare integralmente alcuni degli stessi al fondo.

Le determinazioni assunte in sede di contrattazione collettiva appaiono, dunque, in linea con le richiamate previsioni normative, negli ambiti destinati all'autonomia della parti istitutive.

Il Presidente