Previdenza complementare - Applicazione dell’art. 12 dell’Allegato VIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità Europee

Categoria: 
Prestazioni
Trasferimenti delle posizioni individuali
Data: 
Febbraio, 2011

 


(lettera inviata ad una società istitutrice di un fondo pensione aperto)



Si fa riferimento al Vs. quesito del ……… con il quale, in qualità di società istitutrice di un fondo pensione aperto, avete chiesto chiarimenti in merito alle modalità da seguire al fine di poter accogliere le richieste formulate da alcuni ex agenti delle Comunità Europee che, rientrando in Italia al termine della loro esperienza professionale presso gli organismi comunitari, intendono trasferire ad un fondo pensione italiano quanto maturato presso il regime pensionistico delle Comunità.

Per quanto concerne la tutela pensionistica, i funzionari comunitari sono iscritti ad uno speciale regime previdenziale, costituito nel quadro dell’organizzazione comunitaria, con finanziamento e configurazione completamente autonomi rispetto ai singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri.

In particolare, l’articolo 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari della Comunità Europee (Regolamento n. 259 del 1968, come modificato con successivo Regolamento n.723/2004 del Consiglio del 22 marzo 2004), stabilisce che i funzionari che lasciano l’istituzione comunitaria senza poter beneficiare di una pensione di anzianità, immediata o differita, possono trasferire quanto accumulato nel regime pensionistico delle Comunità presso un’assicurazione privata o un fondo pensione nazionale di loro scelta che garantisca (da intendersi limitatamente a dette somme trasferite):

 

 


  1. che non sia rimborsato il capitale;

  2. che non si provveda al versamento di una rendita mensile prima del sessantesimo anno di età e al più tardi a partire dal sessantacinquesimo;

  3. che siano previste prestazioni in materia di reversibilità;

  4. che un ulteriore trasferimento ad altro fondo sia autorizzato solo alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti.


  5.  


Al riguardo, codesta società ha rilevato che la normativa italiana in materia di fondi pensione e, di conseguenza, il Regolamento del proprio fondo pensione aperto, non risulta essere allineato alle caratteristiche previste dalla normativa comunitaria e pertanto, sono stati chiesti chiarimenti sulla procedura da seguire per soddisfare le richieste degli ex agenti delle Comunità Europee che intendono salvaguardare la continuità della loro posizione previdenziale.

Considerate le previsioni contenute nel d.lgs. n. 252 del 2005, si concorda nel ritenere che vi sarebbe un contrasto tra il Regolamento comunitario che disciplina il trasferimento della posizione previdenziale alle quattro condizioni in precedenza accennate e la normativa interna che disciplina i fondi pensione in Italia.

La prima condizione che lo Statuto dei funzionari richiede è che le forme pensionistiche complementari interne agli Stati membri non diano corso a rimborsi del capitale. Il sistema della previdenza complementare in Italia consente, invece, in alcuni casi l’erogazione di capitali. In primo luogo, si ricorda l’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 252 del 2005 che ammette l’erogazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale ovvero, a determinate condizioni, l’erogazione integrale in capitale. Rientra in tale ambito anche l’art. 23, comma 7, che consente ai c.d. vecchi iscritti a previdenza complementare di chiedere la liquidazione dell’intera prestazione in capitale. Vi è, poi, l’art. 14, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005 che prevede la possibilità di ottenere il riscatto parziale o totale della posizione individuale nei casi espressamente individuati. Altra previsione è quella di cui all’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 252 del 2005 che consente la fruizione di anticipazioni nei casi e entro i limiti ivi previsti. Vi è inoltre l’art. 14, comma 2, d. lgs. n. 252 del 2005 che stabilisce, in caso di morte dell’aderente che non abbia maturato i requisiti per accedere alla prestazione previdenziale, la possibilità di riscatto da parte dei beneficiari designati o dagli eredi.

La seconda condizione, relativa all’erogazione della prestazione previdenziale non prima dei 60 anni e non dopo i 65 di età, potrebbe, poi, contrastare con l’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 252 del 2005 che espressamente subordina l’acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica complementare al momento di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare. Un contrasto emerge anche con la previsione di cui all’art.11, comma 4, d.lgs. n. 252 del 2005, che consente l’erogazione delle prestazioni pensionistiche con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Il ns. ordinamento non risulta del tutto compatibile neppure con la terza condizione, attinente alla previsione di prestazioni in materia di reversibilità. Non è in linea con tale previsione l’art. 14, comma 2, d. lgs. n. 252 del 2005 sopra richiamato, considerato che il Regolamento comunitario prevede l’erogazione di una pensione di reversibilità e che tale previsione sembra riguardare anche il caso di decesso dell’aderente prima della maturazione dei requisiti per la pensione. E’ inoltre da considerare che nel Regolamento (art. 79 e Capitolo 4 dell’Allegato VIII) la pensione di reversibilità è, in primo luogo, intesa come la pensione spettante al coniuge del funzionario; in presenza di un coniuge, dunque, non dovrebbero essere ammesse opzioni di riversibilità a favore di soggetti diversi (ipotesi invece ammessa nel ns. sistema).

Considerando, in ultimo, la quarta condizione prevista dallo Statuto dei funzionari della CE risulta evidente che i limiti al trasferimento successivo presso altre forme previdenziali che non presentano le condizioni richieste dall’art. 12, Allegato VIII dello Statuto dei funzionari collidono con la libertà di trasferimento riconosciuta dall’art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005.

Per quanto qui rileva si pone, pertanto, la questione della diretta applicabilità dello Statuto dei funzionari della Comunità Europea in deroga alle previsioni del d.lgs. n. 252 del 2005.

Giova a tale proposito tenere presente che lo Statuto dei funzionari della CE è stato adottato con Regolamento del Consiglio. Come previsto dall’art. 2 del Regolamento n. 723/2004, detto Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. E’ inoltre da considerare che l’art.12 del  Regolamento non sembra richiedere l’emanazione di disposizioni nazionali di esecuzione. Ciò è stato anche precisato dagli Uffici della Commissione Europea nell’informativa pubblicata nella G.U.C.E. del 2 ottobre 2008.

Nella gerarchia delle fonti i Regolamenti comunitari sono norme c.d. self-executing e, cioè, direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. La diretta applicabilità sta ad indicare che il Regolamento acquista efficacia in ciascuno Stato aderente senza che sia necessario, ove non diversamente previsto, un atto di ricezione o di adattamento da parte dei singoli ordinamenti statali. Ne deriva che i Regolamenti comunitari entrano direttamente nell’ordinamento nazionale ed i provvedimenti legislativi in contrasto con gli stessi non possono essere applicati dagli Stati membri tenuti al rispetto del Regolamento comunitario in base agli impegni assunti dal Trattato istitutivo della Comunità Europea.

Considerato quanto sopra, si condivide la soluzione prospettata da codesta società consistente nell’apertura di posizioni previdenziali specifiche a favore degli ex agenti delle Comunità europee, con un vincolo che garantisca il rispetto delle condizioni richieste dalla normativa comunitaria, in deroga a quanto previsto dalla sopra citata normativa italiana e dalle norme regolamentari del fondo.

Ai fini della puntuale definizione delle specifiche deroghe regolamentari, da prevedersi nei casi in parola, si prega di prendere contatto con la Direzione Vigilanza competente.

Il Presidente